Soccorso istruttorio e riedizione del potere valutativo nei concorsi universitari (TAR Lazio n. 9255 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore universitario, il soccorso istruttorio può essere legittimamente attivato dalla commissione per ottenere l’integrazione documentale di dichiarazioni sintetiche, purché il candidato abbia già allegato il requisito sostanziale e l’istituto sia applicato uniformemente a tutti i concorrenti. In sede di riedizione del potere a seguito di annullamento giurisdizionale, la nuova commissione non è vincolata alla conservazione dei criteri valutativi della precedente, potendo ridefinirli purché rispetti il contenuto minimo prescrittivo della sentenza e garantisca la verificabilità della corrispondenza tra giudizi e profili curriculari. La mancata previsione di punteggi e fattori ponderali non rende illegittima la procedura, fondata su giudizi sintetici espressi secondo una scala valoriale uniforme. Non vizia il procedimento la verbalizzazione separata dei giudizi del commissario dissenziente, purché la deliberazione finale sia assunta a maggioranza, come richiesto dalla natura di collegio perfetto della commissione.
Il Fatto
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandiva una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SECS-P/11. All’esito, la commissione dichiarava vincitrice una candidata; l’esito era impugnato da altri concorrenti e, dopo il rigetto in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva gli appelli, censurando l’incomprensibilità dei giudizi e la mancata corrispondenza tra valutazioni e profili curriculari, e imponeva la riedizione della procedura.
L’Ateneo nominava una nuova commissione, che predeterminava criteri di valutazione individuali e comparativi e attivava il soccorso istruttorio nei confronti di tutti i candidati per l’integrazione documentale relativa all’attività didattica. La procedura si concludeva nuovamente con la designazione della medesima candidata. Il candidato non risultato vincitore impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità del soccorso istruttorio, la modifica dei criteri di valutazione, la violazione delle regole sul funzionamento del collegio e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che il soccorso istruttorio non era illegittimo: il bando non imponeva una descrizione dettagliata dell’attività didattica ordinaria, sicché la dichiarazione sintetica della vincitrice costituiva idonea allegazione del requisito sostanziale e l’integrazione documentale, applicata a tutti i concorrenti, non aveva alterato la par condicio.
Quanto alla ridefinizione dei criteri, il Collegio ha affermato che la nuova commissione, in sede di riedizione del potere, non è tenuta a conservare quelli adottati dalla precedente, potendo specificarli purché non disapplichi o sostituisca i criteri del bando e rispetti il contenuto minimo prescrittivo della sentenza di annullamento. La garanzia della verificabilità dei giudizi è stata assicurata attraverso la predeterminazione dei criteri e l’uso di una scala valoriale uniforme (“ottimo”, “molto buono”, “buono”).
Il Tribunale ha poi escluso vizi nella formazione della volontà collegiale: la verbalizzazione separata dei giudizi del commissario dissenziente e la successiva approvazione a maggioranza della valutazione collegiale finale rispettano la natura di collegio perfetto della commissione, che richiede la presenza di tutti i componenti ma non l’unanimità delle deliberazioni.
Infine, il Collegio ha ritenuto i giudizi espressi dalla commissione immune da vizi di motivazione: l’uso di aggettivazioni quali “molto buono” o “buono” costituisce metodo valutativo legittimo e non è richiesta l’assegnazione di punteggi o pesi specifici ai singoli criteri, essendo la selezione basata su una valutazione comparativa qualitativa dei candidati, incensurabile in sede giurisdizionale salvo ipotesi di manifesta irrazionalità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.