Escluso il pergolato dal calcolo dell’altezza nel diniego di sanatoria edilizia (TAR Emilia-Romagna n. 397 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura di un terrazzo a vasca mediante la realizzazione di abbaini, che comporti la creazione di nuovi volumi e la variazione della destinazione d’uso del sottotetto, integra un intervento di nuova costruzione realizzato in assenza di titolo abilitativo. In tale evenienza, il calcolo dell’altezza del fronte del fabbricato non può includere un pergolato in legno, ove questo sia stato autorizzato come mero elemento di arredo e ombreggiamento, privo di copertura e di qualsiasi funzione di chiusura. Ne consegue che il diniego di sanatoria, fondato sul contrasto con la disciplina urbanistica comunale in ragione dell’aumento dell’altezza, è legittimo e non richiede ulteriori integrazioni documentali né attività istruttoria, trattandosi di atto vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune istanza di sanatoria per la chiusura di terrazzi a vasca tramite realizzazione di abbaini sulla falda nord di un fabbricato. Il Comune aveva respinto l’istanza, ritenendo l’intervento in contrasto con l’art. 4.8.4 delle Norme del PUG, per l’aumento dell’altezza del fronte derivante dalla chiusura. Nel precedente giudizio, il medesimo abuso era già stato qualificato dal TAR e dal Consiglio di Stato come intervento di nuova costruzione, in quanto aveva comportato la creazione di nuovo volume e il mutamento della destinazione d’uso del sottotetto, escludendo l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta la motivazione del diniego. Il Collegio ha escluso che il pergolato in legno, esistente e incluso nel progetto originariamente concessionato, potesse essere conteggiato nell’altezza del fronte. Tale struttura, come emerso dalla relazione tecnica comunale, era stata autorizzata priva di copertura, con funzione ornamentale e di ombreggiamento; la sua inclusione nel calcolo sarebbe pertanto erronea, non trattandosi di un vero e proprio manufatto. La chiusura del terrazzo, invece, rappresentando un’aggiunta di volume e superficie per creare nuovi ambienti di servizio collegati al sottotetto, determina un effettivo aumento dell’altezza del fabbricato.
Con riferimento ai motivi concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione, la Corte ha rilevato che l’atto impugnato aveva carattere vincolato. Una volta accertato, anche nel precedente giudizio, il tipo di abuso e l’oggettivo contrasto con la disciplina urbanistica, ogni eventuale integrazione documentale sarebbe stata superflua. Nessuna violazione procedimentale è stata quindi ravvisata.
Infine, il Collegio ha respinto la doglianza relativa alla presunta incompetenza del Dirigente per avere adottato sia il preavviso di diniego sia il provvedimento conclusivo. Nessuna norma impone un generale divieto di adozione di entrambi gli atti da parte dello stesso organo, e la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova di una diversa disciplina applicabile.
Il ricorso è stato pertanto respinto, unitamente alla domanda risarcitoria, ritenuta genericamente articolata.
Nota della Redazione
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