Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 9561 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina la improcedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, con assorbimento di ogni questione di merito, quando la parte, a seguito di una norma sopravvenuta, abbia volontariamente adempiuto all’obbligazione oggetto della controversia. L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, nel qualificare come assolti gli obblighi di ripiano del payback dispositivi medici per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi per il quadriennio considerato.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, tramite il meccanismo del cosiddetto payback.
La ricorrente ha formulato censure sia per vizi derivanti dalla presunta illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, sia per vizi propri degli atti impugnati, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nel corso del giudizio, è intervenuto lo ius superveniens rappresentato dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La norma ha stabilito che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici si intendono assolti con il versamento alle regioni e alle province autonome, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015.
La disciplina sopravvenuta ha altresì previsto che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per il quadriennio considerato, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Con memoria depositata in giudizio in data 18.03.2026, la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, avendo versato alla Regione intimata, come previsto dalla novella, la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti impugnati.
Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità al principio dispositivo che regola il processo amministrativo, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito. In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
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Nota della Redazione
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