Esecuzione del giudicato e termine per l’adempimento (TAR Emilia-Romagna n. 412 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito per l’esecuzione del giudicato, la notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione statale è idonea a far decorrere il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’adempimento degli obblighi imposti dal provvedimento giurisdizionale. Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio di cui agli art. 112 e segg. cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un ulteriore termine e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. Alla mancata contestazione dell’omesso adempimento consegue l’accoglimento della domanda.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuno di essi, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, le somme indicate nel titolo.

Gli interessati hanno dedotto la perdurante inesecuzione dell’obbligo, nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio esecutivo alla luce di quanto dedotto e documentato dai ricorrenti. Determinante è risultata la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, che non si è neppure costituita in giudizio.

Il giudice ha poi accertato che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era stata effettuata al domicilio digitale del Ministero, idoneo allo scopo di far decorrere il termine.

A sostegno di tale lettura la Corte richiama una serie di precedenti conformi dei giudici amministrativi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209 e TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370, tutti orientati nel senso dell’idoneità della notificazione telematica a far maturare l’inerzia dell’Amministrazione.

Accertata l’inosservanza, il Tribunale ha accolto la domanda e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale, o un dirigente o funzionario delegato.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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