Demolizione derivata segue il diniego di sanatoria confermato (TAR Emilia-Romagna n. 398 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione delle opere abusive costituisce provvedimento conseguente e dipendente dal diniego di sanatoria, sicché la sua illegittimità può essere dedotta solo in via derivata, riproponendo i vizi che inficiano l’atto presupposto. L’impugnazione che non articoli censure autonome avverso l’ordinanza di demolizione è infondata quando il giudice abbia già confermato, con decisione adottata all’esito dello stesso giudizio, la legittimità del diniego di sanatoria. La reiezione del ricorso avverso il diniego determina il venir meno del presupposto logico-giuridico delle doglianze svolte avverso l’atto consequenziale, con conseguente rigetto nel merito e condanna alle spese di lite.

Il Fatto

I ricorrenti avevano presentato al Comune una domanda di sanatoria per opere consistenti nella chiusura di terrazzi a vasca mediante la realizzazione di abbaini. L’amministrazione aveva comunicato i motivi ostativi, rilevando un aumento dell’altezza del fronte in contrasto con le norme del PUG, e aveva poi respinto l’istanza. Avverso tale diniego i ricorrenti avevano proposto impugnazione in un separato giudizio. Nelle more, il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione delle opere ritenute abusive.

Avverso tale ultimo provvedimento i ricorrenti hanno agito deducendo esclusivamente censure in via derivata, richiamando i vizi già fatti valere avverso il diniego di sanatoria, e chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso rilevando che i ricorrenti non avevano articolato alcuna censura autonoma avverso l’ordinanza di demolizione, limitandosi a riproporre le doglianze già dedotte contro il diniego di sanatoria nel giudizio connesso. La contestazione della legittimità dell’atto consequenziale era stata, quindi, impostata esclusivamente in chiave di invalidità derivata.

La sentenza osserva che il giudizio avverso il diniego di sanatoria era stato trattenuto in decisione alla stessa udienza ed era stato respinto nel merito. Da ciò deriva che, venendo meno ogni vizio dell’atto presupposto, non residua alcuna ragione di illegittimità dell’ordinanza di demolizione che possa essere scrutinata in via derivata.

La decisione afferma il principio per cui l’ordinanza di demolizione, quando non è assistita da una propria e autonoma motivazione che la renda lesiva in modo indipendente, segue la sorte del diniego di sanatoria che ne costituisce il presupposto. La reiezione dell’impugnazione avverso il diniego priva di fondamento le censure svolte avverso l’atto consequenziale, non potendo il giudice sindacare d’ufficio profili non dedotti né rilevare vizi propri di un provvedimento non impugnato con motivi specifici.

Ne consegue il rigetto dell’impugnazione e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *