Abolitio criminis dell’abuso d’ufficio e rinvio ex art. 622 c.p.p.: la condanna generica in sede penale vincola il giudice civile sull’an del danno (Cass. civ. n. 27756/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 27756/2025, pubblicata il 17 ottobre 2025 (udienza pubblica del 24 giugno 2025), R.G.N. 2337/2023. Presidente Giacomo Travaglino, Relatrice Irene Ambrosi.
Il principio di diritto
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e, in generale, la sopravvenuta abolitio criminis non comportano il venir meno della natura di illecito civile del fatto: le statuizioni civili derivanti dal reato continuano a dar vita ad obbligazioni efficaci verso la parte danneggiata. Qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, abbia pronunciato condanna generica al risarcimento in favore della parte civile, a tale statuizione va riconosciuta efficacia vincolante quanto all’affermata responsabilità del danneggiante nel successivo giudizio civile, che resta l’unico deputato all’accertamento dell’esistenza e dell’entità in concreto del pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c. Il giudice civile del rinvio ex art. 622 c.p.p. accerta l’illecito secondo i canoni della responsabilità aquiliana, con la regola causale del “più probabile che non”, e, ove il danno sia provato nell’an ma non nel preciso ammontare, procede a liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
Il fatto
La Regione Puglia, costituitasi parte civile, agiva per il risarcimento dei danni nei confronti di un ex Presidente della Regione, in relazione all’erogazione di somme del “Fondo di rappresentanza” ritenuta illecita. Il fatto, originariamente contestato come peculato e poi riqualificato in abuso d’ufficio, era stato dichiarato estinto per prescrizione, con condanna generica al risarcimento in favore della Regione. In sede di rinvio civile ex art. 622 c.p.p. la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda, escludendo, dopo l’abrogazione dell’art. 323 c.p., un residuo fatto ingiusto rilevante ex art. 2043 c.c. e ritenendo comunque non provato il danno. La Regione Puglia ricorreva per cassazione con cinque motivi; resisteva con controricorso l’ex amministratore.
La motivazione
La Corte ha ritenuto fondati i primi quattro motivi, congiuntamente esaminati. La Corte territoriale non si è attenuta alle regole dell’azione civile risarcitoria innestata in quella penale, una volta dissoltisi gli effetti penali: l’abolitio criminis non elimina l’illiceità civile del fatto, e la condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale, resa definitiva e non impugnata sul punto, ha efficacia vincolante sull’an della responsabilità, residuando al giudice civile il solo accertamento dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio. Il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. conduce tale accertamento nella propria sede civile, in autonomia rispetto al processo penale, applicando la regola causale della preponderanza dell’evidenza e potendo valorizzare anche prove atipiche. La Corte d’appello ha inoltre errato nell’escludere il danno patrimoniale, a fronte di un uso parzialmente indebito delle dotazioni del Fondo, senza considerare la possibilità di una liquidazione equitativa; e ha reso motivazione soltanto apparente sul danno non patrimoniale, rinviando per relationem ad argomenti (l’esito elettorale) estranei alla causa petendi, incentrata sulla lesione dell’immagine e della reputazione dell’ente.
Esito: la Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia a diversa Sezione della Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
La decisione consolida i rapporti tra estinzione o abolizione del reato e responsabilità civile. Per chi agisce come parte civile: la condanna generica ottenuta in sede penale, se non impugnata sul punto, “blinda” l’an della responsabilità anche dopo l’abrogazione del reato, spostando il giudizio civile sul solo quantum. Per chi difende: contestabile resta l’esistenza e la misura del pregiudizio, non più la responsabilità. Sul piano probatorio il giudice civile applica il criterio del “più probabile che non” e, in caso di danno certo ma di difficile quantificazione, deve procedere a liquidazione equitativa; è invece nulla la motivazione apparente costruita per relationem su elementi avulsi dalla causa petendi.