Estradizione richiede sommaria delibazione indizi, non esame di merito (Cass. pen. Sez. 6 n. 5467 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione processuale per l’estero, l’Autorità giudiziaria italiana deve accertare, con sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando. Non sono consentite questioni di merito sulle indagini svolte dallo Stato richiedente, né sulla valenza dimostrativa del materiale raccolto, che lo Stato decidente valuta secondo le sue regole processuali. Il giudice della consegna non è tenuto a produrre le fonti di prova, potendo la domanda essere accolta sulla base dei gravi indizi di colpevolezza emergenti dalla documentazione trasmessa (art. 705, primo comma, cod. proc. pen.).
Il Fatto
La Corte di appello di Messina aveva dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna del ricorrente all’Autorità argentina, sottoposto a procedimento penale per il delitto di truffa ai danni di una società, con profitto di oltre 4 milioni di pesos, commesso previa falsificazione del documento unico di transito concernente la vendita di una doppia gabbia di vitelli. Avverso la sentenza, l’estradando proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, contestava la violazione dell’art. 12 della Convenzione di estradizione tra Italia e Argentina, per assenza della doppia incriminazione, trattandosi, a suo dire, di un mero inadempimento contrattuale, privo di artifici e raggiri. Con il secondo, censurava l’omessa comunicazione dell’udienza svoltasi in Argentina, perché pervenuta in un luogo dove non aveva mai avuto domicilio, residenza o dimora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che l’art. 12 della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 e resa esecutiva con la legge 19 febbraio 1992, n. 219, stabilisce soltanto quali documenti devono essere allegati alla domanda, tra cui il mandato di cattura e un’esposizione dei fatti con riferimento a tempo, luogo e qualificazione giuridica.
È principio pacifico, richiamato dalla Corte, che l’Autorità giudiziaria italiana, in tema di estradizione processuale, accerti con sommaria delibazione che la documentazione allegata sia idonea a evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Rv. 258810). La Convenzione non prevede la produzione delle fonti di prova, pertanto non sono consentite questioni di merito sulle indagini svolte dallo Stato richiedente, né sulla valenza dimostrativa del materiale raccolto, che lo Stato decidente valuta secondo le sue regole processuali.
La Corte ha quindi verificato che il provvedimento impugnato avesse correttamente valutato i gravi indizi, ex art. 705, primo comma, cod. proc. pen., emergenti dalla documentazione allegata a sostegno della domanda estradizionale, dando conto – pur non essendovi tenuta – delle evidenze documentali trasmesse, quali la rimessa di una somma di denaro dopo la negoziazione di vendita, la falsificazione del documento di transito e le dichiarazioni dell’estradando sul mancato accredito del denaro. Tali elementi fondavano la sussistenza del requisito della doppia incriminazione.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, sia perché formulato in modo generico, sia perché disatteso dalla sentenza impugnata, che aveva richiamato gli atti dimostrativi della piena conoscenza delle udienze penali, come emerso dalle dichiarazioni del difensore di fiducia nel corso del processo davanti all’Autorità argentina.
Il ricorso è stato, infine, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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