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Rideterminazione della pena in appello senza motivazione: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 13 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve assolvere all’obbligo di motivazione dando conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con ampiezza variabile in ragione dello scostamento dal valore medio edittale. Quando, per effetto della declaratoria di improcedibilità di una delle ipotesi delittuose legate dal vincolo della continuazione, il giudice d’appello è chiamato a rideterminare la pena, non può limitarsi alla mera sottrazione aritmetica dell’aumento per la continuazione, mantenendo inalterato il giudizio di bilanciamento e i criteri della pena base riferiti al reato ritenuto più grave e ormai caducato. Un siffatto procedimento incorre nel vizio di motivazione ed impone l’annullamento con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio, ferma restando l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità per il reato residuo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per mancanza di querela in ordine a un reato di furto aggravato e aveva rideterminato la pena per la residua ipotesi di furto con destrezza, condannando gli imputati alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: i giudici d’appello avevano fissato la pena base richiamando quella stabilita dal primo giudice, che però era riferita al reato ritenuto più grave, caducato per improcedibilità. Era inoltre censurato il giudizio di bilanciamento delle generiche sulle aggravanti, che non aveva tenuto conto della sopravvenuta improcedibilità di una delle ipotesi contestate.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte di legittimità rileva che, a seguito della declaratoria di improcedibilità per il reato ritenuto più grave dal primo giudice in considerazione del maggiore danno economico arrecato, il giudice d’appello aveva applicato alla residua ipotesi, ritenuta meno grave, la medesima pena già irrogata per il reato caducato, senza motivazione alcuna.

Il percorso di rideterminazione era stato condotto mediante la sola sottrazione aritmetica dell’aumento per la continuazione, mantenendo per il resto inalterato il giudizio di bilanciamento e i criteri di determinazione della pena base. Il procedimento così strutturato incorre nel vizio di motivazione denunciato, poiché la scelta sanzionatoria è stata trasposta da un reato ormai estinto senza una nuova valutazione autonoma.

La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve assolvere all’obbligo di motivazione dando conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27.04.2017, Rv. 271243; Sez. 2, n. 36245 del 26.06.2009, Rv. 245596). L’ampiezza dell’obbligo varia in ragione dello scostamento dal valore medio edittale. Nel caso in esame nessuna motivazione, neppure succinta o espressa attraverso formule sintetiche, è stata offerta dal giudice d’appello.

Da qui l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. La Corte dichiara inoltre l’irrevocabilità della declaratoria di penale responsabilità degli imputati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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