Riproposizione di doglianze già vagliate rende inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 7816 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga una questione di improcedibilità per difetto di querela già affrontata e superata dalla Corte nella sentenza rescindente, la quale abbia dato atto dell’esistenza delle querele presentate dalle parti offese. Del pari inammissibili, perché non consentite in sede di legittimità, sono le censure relative al diniego della detenzione domiciliare sostitutiva che, anziché dedurre specifici travisamenti, prefigurino una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie, contrapponendo differenti apprezzamenti di merito alla motivazione logica e congrua dei giudici di merito.

Il Fatto

Con sentenza del 19 febbraio 2025, la Corte di appello di Trieste, pronunciando in sede di rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., confermava la condanna emessa dal Tribunale di Udine nei confronti della ricorrente, ritenuta colpevole di plurimi delitti di furto aggravato e di furto in abitazione. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, lamentava l’omessa pronuncia di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela in relazione ai reati di furto aggravato; con il secondo, censurava il rigetto della richiesta di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto la questione del difetto di querela risultava già affrontata e superata nella sentenza rescindente della Quarta Sezione (n. 4926 del 19/12/2023, dep. 2024). In quella sede, era stato precisato che i giudici di merito avevano dato esplicitamente atto dell’esistenza delle querele presentate dalle parti offese, elencate tra le fonti di prova considerate nella sentenza di primo grado, senza che la loro mancanza fosse mai stata adombrata dall’imputata. La riproposizione della medesima doglianza è stata pertanto ritenuta non consentita, in quanto volta a rimettere in discussione un punto ormai deciso.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha qualificato manifestamente infondato, osservando che le censure esposte non erano consentite in sede di legittimità, poiché volte a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie, senza l’indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali. I giudici di merito avevano infatti motivato adeguatamente il rigetto della richiesta, evidenziando l’impossibilità di pervenire a una valutazione prognostica favorevole circa l’astensione dalla commissione di ulteriori reati, in ragione della pluralità dei furti commessi con condotte preordinate e studiate, dell’assenza di scrupoli e della particolare inclinazione a delinquere, nonché della commissione di un ulteriore furto in epoca successiva ai fatti giudicati.

La Corte ha quindi reputato la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrapponeva differenti apprezzamenti di merito, esulanti dal perimetro del giudizio di legittimità, richiamando il precedente di Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, aumentata oltre il massimo edittale ai sensi dell’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, in ragione delle ragioni di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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