Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 4895 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum facendo conseguire concretamente al ricorrente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la persistente inottemperanza legittima il ricorso per ottemperanza al giudice amministrativo. In caso di ulteriore inerzia, è ammessa la nomina del commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale Ordinario di Napoli – Sezione Lavoro, con sentenza divenuta cosa giudicata, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla loro carta elettronica del docente l’importo di € 500 per le annualità indicate. Nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Le interessate hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio e che il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Nel caso di specie, la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che risultasse alcuna esecuzione.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inerzia, ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della parte, avrebbe assicurato l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il TAR l’ha accolta nei limiti precisati, determinandola nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il termine iniziale è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, mentre il termine finale coincide con l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione o con quello effettuato dal commissario ad acta, richiamando sul punto la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2021, secondo cui l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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