Divieto di detenzione armi e affidabilità della guardia giurata (TAR Puglia n. 562 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., non postula l’accertamento di una pericolosità sociale in senso tecnico, ma si fonda su un giudizio prognostico circa l’affidabilità del soggetto e l’assenza di rischi di abuso, più stringente del primo. Detto giudizio, rimesso all’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, può legittimamente basarsi anche su circostanze che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di prevenzione, purché denotino obiettivi indici di inaffidabilità. Con specifico riguardo alle guardie particolari giurate, è esigibile una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, senza situazioni ambigue o inadeguate ai compiti propri della qualifica, tanto più quando a questa acceda un titolo agevolato di porto d’armi. L’eventuale esito assolutorio del procedimento penale intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento non inficia la legittimità del divieto, potendo semmai rilevare solo in sede di istanza di riesame.

Il Fatto

Il provvedimento impugnato era il decreto della Prefettura di Lecce del 22.10.2021, con cui era stato disposto il divieto di detenzione di armi nei confronti di un soggetto che aspirava a svolgere l’attività di guardia particolare giurata. Il provvedimento si fondava sulle risultanze istruttorie della Questura di Lecce, che segnalava la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui all’art. 646 cod. pen. e agli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S., nonché su una segnalazione della Questura di Cosenza circa lo svolgimento di attività di vigilanza privata non autorizzata. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e il vizio di motivazione, contestando altresì la sussistenza dei presupposti per l’adozione del divieto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento prefettizio legittimamente fondato sulle risultanze istruttorie acquisite. Il Collegio ha confermato i rilievi già espressi in sede cautelare, evidenziando come l’attività di guardia giurata armata possa essere consentita solo all’esito di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza sulla condotta complessiva dell’interessato, in ragione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti e delle funzioni di protezione della sicurezza di cose e luoghi che il soggetto è chiamato a svolgere.

Quanto alla doglianza relativa al mancato esercizio abusivo dell’attività di vigilanza, il Collegio ha rilevato che il dossier istruttorio della Questura di Cosenza documentava lo svolgimento di un’attività di vigilanza con autovetture munite di fari brandeggianti e scritte, nonché il controllo del territorio, la videosorveglianza e il pattugliamento, attività non riconducibili alla semplice guardiania passiva. Tali elementi, unitamente al deferimento alla Procura della Repubblica per le violazioni di cui agli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S., denotavano obiettivi indici di condotte non connotate da massima affidabilità e irreprensibilità, qualità necessarie per lo svolgimento delle funzioni di guardia giurata.

Il Giudice ha quindi richiamato il principio per cui l’inaffidabilità all’uso delle armi giustifica l’adozione di misure con valenza cautelare, senza che occorra dimostrare l’avvenuto abuso, citando i precedenti del Consiglio di Stato, Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121, 7 marzo 2016, n. 922 e 12 giugno 2014, n. 2987. La valutazione ha natura di giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, che può fondarsi anche su situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta, senza necessità di condanne penali o misure di pubblica sicurezza.

Infine, il Collegio ha dichiarato irrilevante l’esito favorevole del procedimento penale intervenuto con sentenza successiva all’adozione del provvedimento impugnato. Tale circostanza, essendo sopravvenuta, non poteva inficiare la legittimità del divieto, potendo al più fondare un’eventuale istanza di riesame, non costituente oggetto del giudizio. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con compensazione delle spese processuali per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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