Rinnovo del permesso per lavoro autonomo e carenza reddituale complessiva (TAR Emilia-Romagna n. 916 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, il requisito dei mezzi di sostentamento non si esaurisce nella verifica del superamento della soglia reddituale minima prevista dall’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999. L’Amministrazione deve compiere una valutazione complessiva della condizione economica dello straniero, estesa alla capacità reddituale e alla regolarità degli obblighi fiscali e contributivi. Il diniego è legittimo quando la carenza reddituale complessiva, il debito erariale non rateizzato e la mancata contribuzione previdenziale evidenziano l’assenza di un sostentamento lecito e adeguato. Restano irrilevanti, ai fini del rinnovo per lavoro autonomo, gli elementi di integrazione sociale invocati in chiave di lavoro subordinato.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi commerciali scaduto il 31 ottobre 2017, ha presentato nel dicembre 2017 istanza di rinnovo per il medesimo motivo. Con decreto del Questore di Bologna del 23 ottobre 2020, notificato il 4 aprile 2025, l’istanza è stata respinta. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo cinque motivi: omessa valutazione dei legami familiari e sociali; erronea applicazione dei requisiti reddituali; illegittima richiesta di documentazione reddituale pregressa; violazione dell’art. 8 CEDU; difetto di istruttoria e motivazione per omessa considerazione degli elementi favorevoli.

Il Ministero dell’Interno si è costituito con relazione amministrativa depositata il 22 luglio 2025. Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025 il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il punto centrale riguarda la carenza reddituale. Il TAR osserva che la stessa parte ricorrente ha dichiarato redditi pari a euro 6.534 per il 2018, euro 7.452 per il 2019, euro 6.723 per il 2020 ed euro 6.831 per il 2021, con dichiarazioni solo fino al 2022. A ciò si aggiungono un debito erariale di oltre 44.000 euro, secondo la relazione amministrativa pari a 58.500 euro, non rateizzato, e contributi previdenziali versati solo per gli anni 2011 e 2012.

Su tali basi il Tribunale supera il secondo motivo, che invocava la soglia più bassa dell’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 rispetto a quella dell’art. 26, d.lgs. n. 286/1998. Il TAR ritiene che, anche accedendo a tale tesi, la carenza reddituale complessiva resti evidente ai fini del rinnovo per lavoro autonomo-commerciale.

Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude che la verifica sulla documentazione reddituale pregressa integri un’illegittima richiesta, essendo logica e coerente con un accertamento a più ampio spettro della condizione economica, conforme al giudizio prognostico complessivo richiamato dalla giurisprudenza invocata dal ricorrente (TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 137 del 2021).

Il quarto e il quinto motivo sono respinti in modo congiunto. Il TAR nega la violazione dell’art. 8 CEDU e qualifica come fuori fuoco gli elementi di integrazione sociale dedotti dal ricorrente. Tali elementi avrebbero potuto rilevare in una domanda per lavoro subordinato, ma non in un diniego di rinnovo per lavoro autonomo. Il Collegio aggiunge che gli abbonamenti ferroviari annuali non provano l’integrazione stabile e che la convivenza con una cittadina italiana risulta non comprovata, essendo il documento allegato una mera dichiarazione di disponibilità all’ospitalità.

Infine, il Tribunale ritiene irrilevante la mancata concessione di un termine per la regolarizzazione della posizione debitoria fiscale, appartenendo tale valutazione alla competenza dell’Amministrazione finanziaria e non della Questura. L’atto impugnato risulta adeguatamente motivato, con istruttoria completa e conclusioni non manifestamente erronee o illogiche. Spese di lite integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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