Il giudice dell’ottemperanza ordina al Ministero dell’Istruzione l’accredito della carta docente (TAR Campania n. 4891 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario di condanna dell’Amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio, sicché l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum facendo conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. In sede di giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e perdurando l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente delle ricorrenti l’importo di € 500 per ciascuna annualità indicata nel provvedimento. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione avesse provveduto, le ricorrenti avevano proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato e notificata, ha efficacia vincolante nei confronti dell’Amministrazione, il cui obbligo consiste proprio nel far conseguire l’utilità patrimoniale riconosciuta. Ha inoltre verificato la sussistenza dei presupposti processuali: il giudicato, la notifica presso la sede reale e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Accertata la perdurante inottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Direzione Generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente. L’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.
Quanto alla domanda accessoria, il TAR ha accolto la richiesta di penalità di mora nei limiti degli interessi legali sull’importo complessivo dovuto, individuando il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e il dies ad quem nel giorno dell’effettivo adempimento, spontaneo o commissariale. Ha infine liquidato le spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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