Accoglimento dell’ottemperanza e penalità pari agli interessi legali sul dovuto (TAR Campania n. 4894 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum facendo conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto. In sede di giudizio di ottemperanza, ove sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia provveduto, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o a quello del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Il Fatto

Con la sentenza n. 60/2025, il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente di ciascun ricorrente l’importo di € 500 per alcune annualità scolastiche. La pronuncia, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione il 13.01.2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha accolto il ricorso rilevando che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, impone all’Amministrazione un obbligo conformativo-ordinatorio avente ad oggetto la concreta attribuzione dell’utilità già riconosciuta in sede civile. Nel caso di specie risultavano integrati tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato, l’avvenuta notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al dictum giudiziale.

Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente. L’insediamento del commissario, ha precisato il giudice richiamando l’Adunanza plenaria n. 8 del 2021, non priva l’Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’ha accolta determinandola nella misura degli interessi legali sull’intero importo risultante dal giudicato. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, mentre il dies ad quem coincide con il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, dell’Amministrazione, ovvero con quello effettuato dal commissario ad acta. Il giudice ha infine condannato il Ministero soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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