Riesame revoca nulla osta lavoro e obbligo conclusione procedimento (TAR Campania n. 4455 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo la mancata conclusione, da parte dell’Amministrazione, del procedimento di riesame in autotutela avviato su istanza del privato, ancorché relativo a un provvedimento di revoca già impugnato in sede giurisdizionale, laddove l’istanza introduca una nuova e distinta vicenda procedimentale. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’Amministrazione sia stata sollecitata con istanza-diffida, atteso che l’inerzia serbata oltre i termini di legge lede l’interesse strumentale del privato alla definizione del rapporto amministrativo. In materia di patrocinio a spese dello Stato, il requisito reddituale del cittadino extracomunitario può essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2021, allorché sussista l’impossibilità di produrre la certificazione consolare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso in Italia munito di regolare visto per lavoro subordinato. Il datore di lavoro non aveva tuttavia provveduto alla sua assunzione, sicché l’interessato aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il procedimento si era concluso con la revoca del nulla osta, avverso la quale il ricorrente aveva proposto ricorso.
Successivamente, il ricorrente presentava un’istanza di riesame del provvedimento di revoca, deducendo la cessazione dell’attività del datore di lavoro. Rimasta l’Amministrazione inerte, l’interessato notificava un’istanza-diffida e, infine, proponeva il ricorso all’esame per sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo della Prefettura di concludere il procedimento con un atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando un precedente conforme della medesima Sezione (sentenza n. 2817 del 4 maggio 2026). Sull’obbligo di provvedere dello Sportello Unico per l’Immigrazione, il Tribunale ha rilevato che l’istanza di riesame presentata dal ricorrente introduceva una nuova vicenda procedimentale, distinta da quella definita con la revoca e già oggetto di impugnazione. Tale circostanza imponeva all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, non potendo essa permanere inerte.
Con riguardo all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ne ha disposto l’accoglimento in via definitiva, verificata la sussistenza del requisito reddituale e di quello di merito relativo alla non manifesta infondatezza della pretesa. Quanto al requisito reddituale del cittadino extracomunitario, il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non consente al cittadino extracomunitario di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva della certificazione consolare in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riesame e ordinando alla Prefettura di concludere il procedimento entro sessanta giorni. Ha, infine, ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando il compenso del difensore, e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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