Perdita dei locali e irregolarità della gestione: legittima la revoca della rivendita speciale con incameramento delle cauzioni (TAR Liguria n. 988 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza per la gestione di una rivendita speciale di generi di monopolio è legittima, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, quando la perdita della disponibilità del locale, requisito essenziale e indefettibile della concessione, determini una decisiva modificazione della situazione di fatto incompatibile con la continuazione della gestione. L’incameramento delle cauzioni prestate a garanzia degli obblighi contrattuali è ammesso quando la cessazione dell’attività derivi da un grave e definitivamente accertato inadempimento della titolare della concessione, ancorché estraneo al rapporto con l’Amministrazione concedente. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento ove l’Amministrazione dimostri, anche in giudizio, che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La titolare di una rivendita speciale con annessa ricevitoria del Lotto, sita all’interno di una stazione ferroviaria, comunicava all’Amministrazione la propria rinuncia alla gestione a far data dal giorno successivo, a seguito della perdita della disponibilità del locale per effetto di uno sfratto esecutivo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli revocava con decorrenza immediata la licenza e disponeva l’incameramento totale dei depositi cauzionali, ravvisando un’irregolarità della gestione.
La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo la violazione dei principi di proporzionalità e del giusto procedimento, l’illegittimità dell’incameramento automatico delle cauzioni, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimità della richiesta di rivalsa avanzata dal fideiussore. Il ricorso era affidato a quattro motivi e l’Amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito la natura delle rivendite speciali, istituite presso strutture come porti, aeroporti e stazioni ferroviarie per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio, con esclusivo accesso dalla struttura ospitante. Richiamando l’art. 53 del D.P.R. n. 1074/1958, il Collegio ha evidenziato come la licenza sia rilasciata alla persona che abbia la disponibilità del locale, ove la rivendita deve necessariamente funzionare, confermando l’imprescindibilità del collegamento funzionale tra concessione e disponibilità dei locali.
La perdita di tale disponibilità integra una decisiva modificazione della situazione di fatto, giuridicamente incompatibile con la prosecuzione della gestione e tale da giustificare, secondo i principi generali, la revoca della licenza, ancorché la fattispecie non figuri espressamente tra le cause tassative di revoca e rinunzia di cui all’art. 34 della legge n. 1293/1957.
Il Collegio ha poi rilevato come il rapporto locativo fosse stato risolto non per impossibilità sopravvenuta o per fatto del locatore, bensì per grave inadempimento della conduttrice, consistente in un’ingente morosità giudizialmente accertata in via definitiva. Il grave inadempimento del contratto di locazione, funzionalmente connesso alla concessione, ha improvvisamente frustrato le esigenze di pubblico servizio e le possibilità di guadagno dell’Amministrazione, giustificando ampiamente l’incameramento delle cauzioni.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha riconosciuto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimento di secondo grado, ma ha applicato la sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, avendo l’Amministrazione dimostrato in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Alla luce della riscontrata omissione procedimentale, il Collegio ha integralmente compensato le spese di lite. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Nota della Redazione
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