Assegnazione dei docenti alle classi: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 7 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’assegnazione dei docenti alle classi, incluse quelle aventi ad oggetto la legittimità dei criteri deliberati dal consiglio d’istituto e dal collegio dei docenti, attengono alla gestione del rapporto di lavoro e sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001. Tali atti, assunti dal dirigente scolastico con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, non integrano gli estremi degli atti di macro-organizzazione, per i quali è configurabile la giurisdizione amministrativa, né rientrano nelle procedure concorsuali di cui al comma 4 della medesima disposizione. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ove il giudizio sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
Un docente di matematica e fisica, in servizio presso un istituto scolastico di Modena, ha impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna le deliberazioni del consiglio d’istituto e del collegio dei docenti recanti i criteri di assegnazione dei docenti alle classi, nonché il criterio imposto dal dirigente scolastico denominato “motivi di opportunità del Dirigente Scolastico per l’assegnazione dei docenti alle classi”, deducendo plurimi profili di illegittimità. Si costituivano il Ministero dell’Istruzione e gli uffici scolastici, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’irricevibilità del ricorso per tardività e il difetto di interesse, chiedendo altresì la sospensione del giudizio per la pendenza di un procedimento innanzi al Tribunale del lavoro costituente antecedente logico-giuridico.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha scrutinato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Il processo di privatizzazione del pubblico impiego ha devoluto al giudice ordinario il contenzioso relativo al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione degli atti di macro-organizzazione e delle procedure concorsuali. La giurisdizione amministrativa residua, pertanto, solo per le scelte organizzative fondamentali che definiscono le linee essenziali dell’assetto degli uffici e la dotazione organica complessiva.
Nel caso in esame, le questioni attinenti all’assegnazione dei docenti alle classi integrano atti di mera gestione del rapporto di lavoro, adottati dal dirigente scolastico con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Tali determinazioni non possono essere ricondotte alla macro-organizzazione, né coinvolgono procedure concorsuali, con la conseguenza che i docenti sono titolari di diritti soggettivi la cui cognizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
Il collegio ha richiamato i precedenti giurisprudenziali in materia, ivi inclusa la pronuncia del TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 26 aprile 2013, n. 2191, che ha declinato la giurisdizione in fattispecie analoga concernente l’assegnazione ad una classe piuttosto che ad un’altra, e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, disponendo la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di tempestiva riassunzione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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