Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1439 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione del giudicato, l’amministrazione intimata che si costituisca solo formalmente ha l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. La mancata prova dell’esecuzione legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, con la conseguente declaratoria dell’obbligo di conformarsi al decisum entro un termine assegnato e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il commissario, individuato in un dipendente dell’amministrazione debitrice, deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, senza che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Il ricorso è ricevibile se depositato nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione e ammissibile decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro una sentenza che ne accertava il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarvi la somma dovuta e al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, l’amministrazione era rimasta inadempiente.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo la declaratoria dell’obbligo del Ministero di conformarsi alla decisione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile, essendo stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È stato inoltre giudicato ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, che preclude al creditore, prima di tale scadenza, di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica dell’atto di precetto.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che la sentenza era stata correttamente notificata ed era passata in giudicato, ma che non risultava alcuna esecuzione delle sue statuizioni. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento, gravando su di essa l’onere della prova dell’adempimento. A sostegno di tale principio, la pronuncia richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 in tema di riparto dell’onere probatorio nell’esecuzione del giudicato di condanna.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo esecutivo nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, affinché, su richiesta della parte ricorrente, provveda al pagamento della somma dovuta entro i successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione.
Il Collegio ha precisato che il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio e al reperimento della stessa, non potendo la carenza di fondi costituire un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha infine escluso la liquidazione di un compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
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Nota della Redazione
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