Espulsione: lo straniero non può far valere la mancanza del nulla osta del giudice penale (Cass. civ. n. 28132/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 28132/2025 (c.c. 8 ottobre 2025, dep. 23 ottobre 2025; R.G.N. 21674/2024) — Presidente Laura Tricomi, Relatore Maura Caprioli. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda un procedimento penale, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998: tale previsione è posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l’interesse dell’espulso all’esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall’autorizzazione al rientro contemplata dall’art. 17 del medesimo decreto (Cass. n. 20693/2019; Cass. n. 3938/2025). Quanto alla lingua dell’atto, la prova presuntiva della conoscenza della lingua italiana può essere desunta dal giudice di merito sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Cass. n. 4636/2019).

Il fatto

Un cittadino albanese proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma avverso il decreto di espulsione notificato, unitamente all’ordine di allontanamento del questore, il 1° dicembre 2017, provvedimenti redatti in italiano e in inglese. Il giudice di pace (sent. n. 8763/2024) rigettava l’opposizione: la mancata traduzione in albanese non violava la legge, l’opponente — soggiornante in Italia da circa tre anni, già titolare di permesso per lavoro autonomo di cui aveva chiesto il rinnovo, e dichiaratosi conoscitore dell’inglese — era in grado di comprendere l’atto; l’espulsione si fondava unicamente sul rigetto della domanda di permesso di soggiorno, confermato anche in sede amministrativa, e non erano state allegate situazioni di inespellibilità ex art. 19 TUI. Seguiva il ricorso per cassazione, su due motivi; il Ministero dell’interno non svolgeva difese.

La motivazione

Il primo motivo — omessa motivazione sull’eccepita violazione dell’art. 13, comma 3, TUI per difetto del nulla osta dell’autorità giudiziaria penale — è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il ricorrente non ha indicato né localizzato in quale atto del giudizio di merito avesse sollevato l’eccezione, come impone il principio di autosufficienza per le questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata (Cass. n. 18018/2024).

La questione sarebbe comunque irrilevante. La Corte richiama la propria giurisprudenza sull’autonomia dell’espulsione amministrativa rispetto alle vicende penali (Cass. n. 35686/2023, in tema di rapporti con le misure alternative alla detenzione e con l’ordine di sospensione della pena ex art. 656 cod. proc. pen.): l’espulsione prefettizia opera su un piano diverso e non può essere confusa con le espulsioni direttamente legate al procedimento penale. La pendenza di un procedimento penale non preclude l’adottabilità dell’espulsione, trovando nel meccanismo del nulla osta ex art. 13, comma 3, TUI — che si intende concesso se l’autorità giudiziaria non provvede entro sette giorni — la chiave di compatibilità. E ove il nulla osta non sia stato richiesto, lo straniero non ha interesse protetto a dedurne l’omissione, essendo la previsione posta a tutela della giurisdizione penale (Cass. n. 20693/2019; Cass. n. 3938/2025).

Il secondo motivo — violazione degli artt. 13, comma 7, TUI e 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 per mancata traduzione nella lingua del paese d’origine — è inammissibile sotto un duplice profilo: non confuta con sufficiente specificità le ragioni del giudice di merito (tre anni di soggiorno con lavoro autonomo, domanda di rinnovo del permesso, dichiarata conoscenza dell’inglese) ed è diretto impropriamente a censurare un accertamento di fatto idoneamente motivato. La prova presuntiva della conoscenza della lingua italiana può infatti essere desunta da indizi gravi, precisi e concordanti esposti dal giudice di merito (Cass. n. 4636/2019).

Implicazioni pratiche

Due indicazioni operative per il contenzioso sull’espulsione prefettizia. Primo: il difetto di nulla osta dell’autorità giudiziaria penale non è un vizio spendibile dall’espulso — la garanzia protegge il processo penale, non lo straniero, il cui diritto di difesa passa per l’autorizzazione al rientro ex art. 17 TUI; l’eccezione, oltretutto, va dedotta e documentata già nel merito, pena l’inammissibilità in cassazione. Secondo: sulla traduzione dell’atto, l’attacco in legittimità all’accertamento presuntivo della conoscenza della lingua (durata del soggiorno, attività lavorativa, dichiarazioni dell’interessato) non ha margini se la motivazione è congrua: la contestazione va costruita nel giudizio di merito, con elementi concreti sull’incomprensibilità effettiva dell’atto.

Esito: ricorso dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Ministero. Oscuramento delle generalità disposto in caso di diffusione ex art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003.

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