Sanzione art. 110 TULPS per mancanza guscio protettivo scheda (Cass. civ. n. 31743/2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f-quater), del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza si applica esclusivamente agli apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche fondamentali di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. La mera mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno o esterno degli apparecchi da intrattenimento non rientra tra le caratteristiche essenziali indicate dal comma 6, lett. a). Tale irregolarità configura una violazione delle disposizioni amministrative attuative, sanzionabile ai sensi del diverso e meno grave disposto dell’art. 110, comma 9, lett. c), TULPS, con esclusione della misura accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Lombardia emetteva un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di un esercente, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 30.000,00, disponendo la confisca e la distruzione di tre apparecchi di gioco e la chiusura dell’esercizio commerciale per trenta giorni. L’infrazione contestata riguardava la violazione dell’art. 110, comma 6, del TULPS, specificamente per la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno ed esterno dei tre apparecchi sequestrati in data 29 gennaio 2020.
L’esercente proponeva opposizione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 6 e 7, e comma 9, lett. f-quater), TULPS, sostenendo che non si erano integrati i presupposti di tale norma, bensì quelli contemplati dal comma 9, lett. c). Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione per insufficiente enunciazione della fattispecie illecita. In sede di appello, la Corte d’appello di Milano riformava parzialmente la sentenza, riducendo la sanzione a euro 12.000,00 ed escludendo la chiusura dell’esercizio. I giudici di merito qualificavano il fatto come violazione meno grave ex art. 110, comma 9, lett. c), TULPS. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater), TULPS.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso principale, confermando la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito. Il nodo della controversia risiede nella distinzione tra le “caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell’art. 110 TULPS e le “caratteristiche e prescrizioni indicate” nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi. La lett. f-quater) del comma 9 sanziona gli apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, prevedendo una sanzione più elevata e la chiusura dell’esercizio. Tale norma, introdotta dal d.l. n. 4 del 2019, prevale sulla lett. c) solo quando l’apparecchio difetti dei requisiti sostanziali elencati nei commi 6 e 7.
Per gli apparecchi di cui al comma 6, lett. a), tali caratteristiche essenziali includono: l’attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze; il collegamento obbligatorio alla rete telematica; l’attivazione con moneta metallica o strumenti elettronici definiti; la presenza di elementi di abilità assieme all’elemento aleatorio; il costo della partita non superiore a un euro; la durata minima di quattro secondi; la distribuzione di vincite in denaro non superiori a 100 euro, con percentuale non inferiore al 75 per cento delle somme giocate; la non riproduzione del gioco del poker.
La Corte osserva che la mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno non è riconducibile ad alcuno di questi requisiti sostanziali. Pertanto, tale carenza integra una violazione delle mere disposizioni attuative dei commi 6 e 7, correttamente sanzionata ai sensi della lett. c) del comma 9, che infligge una sanzione inferiore. Privo di rilievo è il riferimento dell’Agenzia ricorrente all’art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000, poiché tale norma riguarda il nulla osta e la verifica tecnica, non la presente vicenda. Il ricorso incidentale condizionato del controricorrente viene dichiarato assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale.
Implicazioni Pratiche
- Qualificazione precisa della violazione: in sede di difesa, verificare scrupolosamente se il vizio contestato all’apparecchio da gioco attenga alle caratteristiche sostanziali di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 TULPS o alle mere prescrizioni amministrative attuative. Solo nel primo caso l’Amministrazione può legittimamente applicare la sanzione aggravata di cui alla lett. f-quater).
- Eccezione di illegittimità della sanzione massima: in caso di contestazione per difetti formali o accessori, come la mancanza del guscio protettivo della scheda o analoghe irregolarità non sostanziali, eccepire formalmente l’inapplicabilità della lett. f-quater). Richiedere espressamente l’applicazione della sanzione base prevista dalla lett. c) del comma 9, ottenendo l’esclusione della misura accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale.
- Strategia impugnatoria mirata: in sede di appello o di legittimità, focalizzare il motivo di doglianza sulla mancata distinzione tra caratteristiche essenziali dell’apparecchio e prescrizioni secondarie. Evidenziare l’erronea applicazione della norma sanzionatoria più grave da parte dell’Amministrazione, richiamando il principio di diritto secondo cui la violazione delle disposizioni attuative non integra gli estremi della fattispecie più grave.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.