Contributo ambientale sugli imballaggi: la giurisdizione (tributaria o ordinaria) rimessa alle Sezioni Unite (Cass. civ. n. 28288/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 28288/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025 (R.G.N. 18120/2017; pubblica udienza del 16 ottobre 2025; Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Giuseppe Lo Sardo). Si tratta di un’ordinanza interlocutoria: la Sezione non decide la controversia, ma rimette la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Nulla è quindi stato ancora deciso sulla questione.

La questione rimessa

Se la cognizione sulle controversie relative al contributo ambientale dovuto al consorzio nazionale di filiera per il recupero e il riciclaggio degli imballaggi – previsto dapprima dall’art. 41 del d.lgs. n. 22/1997 e poi dall’art. 224 del d.lgs. n. 152/2006 – spetti, in base alla sua natura tributaria o contrattuale, alla giurisdizione del giudice tributario (art. 1 d.lgs. n. 546/1992) oppure alla giurisdizione del giudice ordinario (art. 1 c.p.c.).

Il contesto processuale

Una società aderente al sistema consortile per la gestione degli imballaggi impugnava gli atti con cui le si intimava il pagamento del contributo ambientale, oltre sanzioni, per il mancato versamento relativo a un’annualità pluriennale. I giudici tributari di primo e secondo grado dichiaravano il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo la natura privatistica del rapporto consortile. La società ricorreva per cassazione con un unico motivo, sostenendo la natura tributaria del contributo; il consorzio resisteva con controricorso, difendendo la natura contrattuale del corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e riciclaggio.

La rimessione al Primo Presidente

La Sezione Tributaria ha rilevato che, in assenza di una pregressa e univoca pronuncia delle Sezioni Unite sullo specifico punto – e considerate le oscillazioni della giurisprudenza sulla natura tributaria o contrattuale delle tariffe in materia di rifiuti – la questione di giurisdizione, per la sua novità, non può essere decisa dalla sezione semplice. Ha quindi rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

Segnalazione a fini informativi. Con questa ordinanza interlocutoria la Sezione non decide il merito né enuncia un principio: rimette la questione di giurisdizione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Se ne darà conto all’esito della successiva decisione.

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