Risoluzione di più contratti in un solo atto e imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 1402 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione per mutuo dissenso di più contratti di locazione, contenuta in un unico atto, integra una pluralità di disposizioni autonome che non derivano necessariamente le une dalle altre per intrinseca natura. Trova quindi applicazione l’art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, con tassazione atto per atto come se ciascuna risoluzione fosse un atto distinto. La risoluzione consensuale, in quanto nuovo contratto di contenuto uguale e contrario a quello originario e con effetti retro-traslativi di un diritto reale, è espressione di autonoma capacità contributiva e va tassata indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.
Il Fatto
Un notaio rogante ha registrato una scrittura privata autenticata con cui erano stati risolti consensualmente più contratti di locazione, applicando l’imposta di registro nella misura fissa. L’Agenzia delle entrate ha notificato un avviso di liquidazione, ritenendo che l’imposta dovesse essere pari all’importo ricavato dalla moltiplicazione dell’imposta fissa per il numero delle risoluzioni contrattuali, dedotto quanto versato.
La CTR Lombardia ha accolto l’appello dell’Agenzia, confermando l’avviso. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e delle norme civilistiche sull’interpretazione del contratto. L’Agenzia ha resistito con controricorso; la Procura generale ha concluso per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Il fatto asseritamente omesso — il difetto di motivazione dell’avviso — non è decisivo: lo stesso ricorrente riporta la parte dell’avviso che indica espressamente la risoluzione consensuale di quindici contratti con scrittura privata autenticata. A fronte di una decisione nel merito, la questione preliminare risulta implicitamente rigettata.
Il secondo e il terzo motivo sono trattati congiuntamente. La Corte esclude che il giudice d’appello abbia fatto leva su elementi extratestuali: il contenuto dell’atto redatto dal notaio riguarda quindici immobili commerciali diversi. Si tratta quindi di quindici atti sostanziali, ognuno dotato di autonoma rilevanza, perché è il bene che identifica il contratto.
Su questo accertamento di fatto si innesta l’art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui, se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente le une dalle altre, ciascuna è soggetta a imposta come se fosse un atto distinto. La risoluzione di quindici contratti con un solo atto rende applicabile l’imposta atto per atto, come fossero autonomi contratti di risoluzione. Richiama sul punto Cass., Sez. Un., n. 406/73 e Cass. n. 25341/18.
La Corte prende posizione contro la tesi della Procura generale, che negava l’applicabilità dell’art. 21 per l’assenza di prestazioni patrimoniali. Per consolidato orientamento la risoluzione per mutuo dissenso, con retrocessione del bene, integra un nuovo contratto di contenuto uguale e contrario a quello originario, con effetti retro-traslativi di un diritto reale, ed è espressione di autonoma capacità contributiva, tassabile indipendentemente da un corrispettivo (richiamata Cass. n. 16681 del 17.06.2024).
La motivazione della sentenza impugnata va pertanto corretta ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. Trattandosi di questione di puro diritto, non opera il comma 3 dello stesso articolo, con il richiamo di Cass. n. 822 del 09.01.2024 e Cass. n. 17315 del 19.08.2020. Il ricorso è rigettato, con spese interamente compensate.
Nota della Redazione
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