Esecuzione del giudicato e commissario ad acta nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 4113 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultino integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., ossia la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Alla parte è riconosciuta la penalità di mora di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato negli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La mancata impugnazione della sentenza è attestata da apposita certificazione di cancelleria e risulta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso del commissario, esso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Il Collegio ha inoltre disposto la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in considerazione della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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