Revoca nulla osta lavoro illegittima con soli indirizzi PEC originari (TAR Campania n. 4114 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ illegittimo il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottato e comunicato all’indirizzo PEC indicato nella istanza originaria, quando lo straniero sia nel frattempo entrato in Italia e vi abbia stabilito la propria residenza, comunicandola all’Amministrazione. L’invio agli indirizzi originari non garantisce l’effettiva conoscenza degli atti infraprocedimentali e del provvedimento finale, con lesione delle prerogative di partecipazione procedimentale. Il decorso del tempo per la mancata convocazione delle parti non può essere imputato al lavoratore, che non può essere chiamato a rispondere delle sopravvenienze sfavorevoli. L’Autorità, prima di revocare, deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva nell’aprile 2023 dalla Prefettura di Napoli il nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro e faceva ingresso nel territorio nazionale. Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, veniva comunque assunto dal datore di lavoro originariamente istante dal giugno 2024. Seguivano una convocazione presso gli uffici prefettizi, una richiesta di integrazione documentale e una ulteriore convocazione.
L’Amministrazione emanava quindi il provvedimento di revoca del nulla osta, rilevando la mancata presenza alla nuova convocazione e la mancata sottoscrizione del contratto con il datore originario. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la mancata conoscenza della nuova convocazione, inviata a un indirizzo PEC presso cui non vi era elezione di domicilio e non al nuovo domicilio fisico comunicato. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto e eccependo l’irricevibilità per intempestività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità per intempestività e ne rileva l’infondatezza. Dopo l’ingresso in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, il ricorrente aveva fissato la propria residenza, come comprovato dalla documentazione versata in atti e allegata in sede di prima convocazione.
L’Amministrazione, quindi, ben avrebbe potuto e dovuto provvedere alla comunicazione del provvedimento di revoca, oltre che degli atti infraprocedimentali ad esso prodromici, presso tale domicilio. L’invio agli indirizzi PEC originariamente forniti in sede di presentazione della primigenia istanza non è sufficiente a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del lavoratore, ormai entrato nel territorio nazionale ed ivi residente.
Tali considerazioni deprivano di pregio l’eccezione di irricevibilità e, al contempo, colorano di fondatezza le doglianze afferenti alla lesione delle prerogative di partecipazione procedimentale, in violazione del principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento. La mancata partecipazione ha impedito al ricorrente e al suo datore di lavoro di interloquire con l’Amministrazione, di presentare osservazioni e di rappresentare l’effettività della posizione lavorativa maturata.
Il Collegio ritiene poi positivamente delibabili le censure, in ragione dell’ingresso in Italia optimo iure in forza del nulla osta, del consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio e la revoca, pari a quasi due anni, e dell’effettivo inizio del rapporto lavorativo già nel giugno 2024, ancora perdurante. La stessa asseverazione è stata oggetto di regolarizzazione prima dell’adozione del gravato provvedimento.
Il lungo spatium temporis di inerzia dell’Amministrazione, quali che ne siano le ragioni, non è imputabile al ricorrente, che non può essere chiamato a rispondere delle sopravvenienze sfavorevoli. Ai fini della revoca, l’Autorità deve valutare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, avendo riguardo alla durata del soggiorno, ai legami familiari, ai rapporti lavorativi e alla permanenza di legami con il Paese d’origine.
L’Amministrazione, di contro, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente, non rendendo conoscibili al nuovo indirizzo dichiarato gli atti prodromici. Il ricorso è pertanto accolto e la gravata determinazione annullata, con compensazione delle spese per le peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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