Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo nuova pratica edilizia (TAR Lombardia n. 4129 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non sia idoneo a procurare un’utilità concreta e attuale al ricorrente. La presentazione di una nuova istanza edilizia, fondata sulla espressa rinuncia alla soluzione volumetrica oggetto del provvedimento gravato, fa venire meno il bene della vita cui tendeva il giudizio, rendendo la controversia priva di oggetto sostanziale.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione della determinazione con cui il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Cinisello Balsamo ha disposto l’archiviazione di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. La pratica si inseriva nell’ambito di un più ampio complesso intervento edilizio, già oggetto di altri giudizi pendenti tra le medesime parti.
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando di aver presentato una nuova pratica edilizia con cui aveva rinunciato all’utilizzo della volumetria derivante dalla demolizione del corpo commerciale, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità, rilevando come la dichiarazione depositata dal ricorrente fosse chiara nel rappresentare che la presentazione della nuova istanza, con espressa rinuncia alla realizzazione delle opere previste nelle pratiche edilizie oggetto dei ricorsi pendenti, risultasse sufficiente a ritenere venuto meno l’interesse alla discussione dei relativi giudizi.
Richiamato il disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il Collegio ha osservato che la norma impone la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravvenga il difetto di interesse alla decisione. Nel caso di specie, l’eventuale annullamento dell’archiviazione della pratica edilizia non sarebbe stato idoneo a procurare un’utilità concreta e attuale al ricorrente.
La nuova pratica edilizia era stata presentata proprio per perseguire una differente regolarizzazione dello stato dei luoghi, fondata sulla rinuncia alla soluzione volumetrica che aveva caratterizzato sia la SCIA originaria sia la successiva SCIA in sanatoria. Il bene della vita cui tendeva il ricorso, pertanto, non coincideva più con quello perseguito dal ricorrente attraverso il nuovo procedimento amministrativo.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese del giudizio in ragione della definizione in rito e della peculiarità della sequenza procedimentale e contenziosa che ha interessato il medesimo compendio immobiliare.
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Nota della Redazione
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