Regolamento comunale su sito UNESCO e inibizione della vendita di souvenir (TAR Lazio n. 2613 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di inibire l’esercizio di un’attività commerciale non consentita in una zona tutelata costituisce estrinsecazione della potestà regolamentare e del potere di conformazione dell’iniziativa economica, non del potere sanzionatorio. La misura che dispone la cessazione della vendita di determinati articoli non integra una sanzione amministrativa, ma una prescrizione ripristinatoria che opera sul titolo abilitativo. Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione del ne bis in idem ove alla sanzione pecuniaria si cumuli la misura inibitoria, né alcuna carenza di copertura legislativa del potere esercitato. La limitazione che colpisce un solo genere merceologico, a fronte di rilevanti interessi pubblici, supera il vaglio di proporzionalità.

Il Fatto

Una società subentra nell’esercizio di un locale adibito alla vendita di generi vari, situato in una zona del centro storico ricompresa nel sito UNESCO. Con due determinazioni dirigenziali, l’amministrazione capitolina ordina la cessazione della vendita del settore non alimentare nella parte in cui vengono posti in commercio souvenir, in applicazione di un regolamento consiliare che vieta l’apertura di tale attività per un triennio.

La società impugna i due provvedimenti e l’atto presupposto, deducendo la carenza di potere sanzionatorio, la violazione del ne bis in idem, l’applicazione retroattiva della disciplina, la sproporzione della misura, il difetto istruttorio e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorso viene proposto anche contro il regolamento nella parte relativa alla sospensione dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi due motivi muovendo dalla qualificazione del potere concretamente esercitato. Le determinazioni impugnate non applicano la norma regolamentare che prevede la sospensione dell’attività, bensì inibiscono lo svolgimento di un’attività commerciale che il regolamento non consente nel sito tutelato. L’oggetto e la motivazione degli atti confermano che si tratta di misura di cessazione della vendita di souvenir, senza alcun richiamo alla sospensione sanzionatoria.

Da qui la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione della norma sanzionatoria, per carenza di interesse, non essendone stata fatta applicazione. Quanto al cumulo tra sanzione pecuniaria e misura ripristinatoria, il Tribunale esclude la violazione del ne bis in idem: alla sanzione si affianca una misura di carattere ripristinatorio, ontologicamente distinta.

La Corte affronta poi il profilo temporale. La SCIA del 2023, titolo in forza del quale la società ha avviato l’attività, non includeva i souvenir; irrilevante è dunque quanto dichiarato nel 2017. Il regolamento costituisce attuazione dei poteri attribuiti alle amministrazioni locali dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, e dalla L.R. Lazio n. 22 del 2019, in materia di salute, ambiente, beni culturali e decoro urbano.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’inibitoria opera anche in caso di subentro e non solo di nuova apertura, nonché il potere derivato dalla potestà regolamentare comunale e dall’art. 19 della legge n. 241/1990 in punto di inibizione dell’attività intrapresa mediante segnalazione non consentita. Ne segue il rigetto dei motivi sulla presunta applicazione retroattiva e sulla sproporzione, trattandosi di limitazione di particolare tenuità che colpisce un solo genere merceologico a fronte di rilevanti interessi pubblici.

Il quinto motivo è respinto perché la verbalizzazione del sopralluogo dà conto del genere e del numero degli articoli rinvenuti, specificando quali siano classificabili come souvenir. Quanto all’avviso di avvio del procedimento, esso non era dovuto: l’atto necessario e la precedente notifica per le medesime ragioni rendevano la comunicazione inutiliter data. La domanda risarcitoria è infine respinta per assenza del presupposto dell’antigiuridicità del fatto. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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