Interesse pubblico prevalente nel giudizio cautelare antimafia (TAR Basilicata n. 47 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare proposta avverso il provvedimento prefettizio di diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, la valutazione del giudice amministrativo non può limitarsi alla verifica della sola apparenza del fumus boni iuris, ma deve arrestarsi dinanzi alla straordinaria complessità della fattispecie, che impone un approfondimento proprio della fase di merito. La comparazione degli interessi in conflitto, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., conduce a ritenere prevalente l’interesse pubblico sotteso alla misura di prevenzione collaborativa quando il quadro indiziario evidenzi un diretto ed intenso coinvolgimento di un congiunto dell’amministratrice nella gestione societaria, una frequentazione non occasionale con esponenti della criminalità organizzata e la pendenza di gravi imputazioni per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per i delitti di estorsione e riciclaggio aggravati dal metodo mafioso.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto aveva confermato i precedenti provvedimenti di diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, per l’esistenza di possibili tentativi di infiltrazione ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. Nel provvedimento impugnato si specificava che non potevano essere applicate le misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011.
La società proponeva quindi ricorso davanti al TAR Basilicata, accompagnato da domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, deducendone l’illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha preliminarmente ritenuto la propria giurisdizione e competenza, dando atto della straordinaria complessità della fattispecie, che non consentiva una valutazione piena in sede cautelare, potendo essere meglio esaminata nell’udienza pubblica di trattazione del merito.
Con riguardo ai presupposti della tutela cautelare, il Collegio ha valorizzato una serie di elementi indiziari che deponevano per il rigetto dell’istanza. In primo luogo, è emerso un diretto ed intenso coinvolgimento del marito dell’amministratrice unica nella gestione della società ricorrente. In secondo luogo, è stata accertata una frequentazione non occasionale del medesimo con esponenti della criminalità organizzata.
Il quadro indiziario si completava con la pendenza di un procedimento penale, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio da parte della Direzione Distrettuale Antimafia, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. a carico del marito dell’amministratrice, e per i reati di estorsione e riciclaggio, aggravati dal metodo mafioso, e trasferimento fraudolento di valori, a carico dell’amministratrice unica stessa.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha proceduto alla comparazione degli interessi in conflitto, ritenendo allo stato prevalente l’interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato, diretto a prevenire l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale. La domanda cautelare è stata conseguentemente respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisandosi giusti motivi.
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Nota della Redazione
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