Annullamento del nulla-osta paesaggistico oltre il termine perentorio di sessanta giorni (TAR Campania n. 4064 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616/1977, vigente ratione temporis, per l’annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico, è perentorio e decorre dal momento in cui la pratica, con la relativa documentazione, giunge al protocollo del Ministero, non rilevando la data di presentazione agli organi periferici. L’onere di provare la tempestività dell’annullamento grava sull’amministrazione statale che abbia esercitato il potere. L’affermazione, contenuta nel decreto ministeriale, circa la data di ricezione della documentazione integrativa non è coperta dall’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ., trattandosi di dato storico controvertibile, non verificabile in modo oggettivo e frutto di percezione sensoriale connotata da margini di apprezzamento soggettivo. Il decreto di annullamento adottato oltre il termine è illegittimo e l’ordinanza sindacale che ne costituisce applicazione è travolta da invalidità derivata.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un appartamento con cantinola in un fabbricato edificato in forza di una concessione edilizia rilasciata nel 1987 al tecnico originario proprietario dell’intero immobile, che le ha ceduto l’unità con atto notarile del 1989. Solo nel 2025, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi, la proprietaria apprende che la concessione era stata annullata dal Comune sin dal settembre 1994, in forza dell’annullamento ministeriale del presupposto nulla-osta paesaggistico.

La ricorrente impugna quindi, con ricorso integrato da motivi aggiunti, il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994 e la conseguente ordinanza sindacale. Il Ministero aveva ritenuto il nulla-osta viziato da eccesso di potere e da violazione della normativa sul vincolo, assumendo che la documentazione integrativa fosse stata ricevuta il 5 febbraio 1994.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura relativa al superamento del termine perentorio di sessanta giorni, previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616/1977 per disporre l’annullamento del nulla-osta. A distanza di circa sette anni dal rilascio del titolo edilizio, non risulta provata la circostanza che l’integrazione documentale fosse pervenuta all’autorità statale alla data indicata nel decreto.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il termine decorre dal momento in cui la pratica giunge al protocollo del Ministero, non rilevando la presentazione agli organi periferici. Nel caso di specie manca qualsiasi numero di protocollo riferito alla ricezione affermata e il Ministero non ha fornito prova in giudizio di tale circostanza, dirimente ai fini della verifica del rispetto del termine. L’onere probatorio ricadeva sull’amministrazione statale costituita.

Il Collegio disattende l’obiezione della difesa comunale, secondo cui l’affermazione sulla data di ricezione sarebbe assistita da efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso, rientrando il provvedimento tra gli atti pubblici ex artt. 2699 e 2700 cod. civ.. Tale efficacia va esclusa sia per i giudizi valutativi sia per le circostanze non verificabili in modo oggettivo e affidate all’apprezzamento soggettivo del pubblico ufficiale, come la data di ricezione di una documentazione, che costituisce dato storico in sé controvertibile.

In conclusione, il decreto ministeriale è illegittimo per violazione dell’art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616/1977 e va rimosso dal mondo giuridico. Analoga sorte subisce l’ordinanza sindacale, affetta da invalidità derivata, con il conseguente pieno ripristino della concessione edilizia. Il ricorso è accolto; le spese sono compensate, ad eccezione del contributo unificato, posto solidalmente a carico delle amministrazioni soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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