Scorrimento delle graduatorie nel concorso militare solo per procedure identiche (TAR Lazio n. 8738 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito dell’amministrazione militare vige una disciplina settoriale che capovolge il rapporto regola-eccezione tra scorrimento delle graduatorie e indizione di un nuovo concorso. La regola della prevalenza del periodico concorso sullo scorrimento opera anche quando la nuova procedura sia bandita a breve distanza dall’approvazione della graduatoria precedente, purché i due concorsi presentino caratteristiche differenti. L’assenza dell’obbligo di scorrimento discende in particolare dalla diversità dei requisiti di partecipazione e dalla diversa articolazione delle fasi e delle prove concorsuali. In tale contesto non residua alcun obbligo motivazionale rafforzato a carico dell’amministrazione che scelga di bandire un nuovo concorso.
Il Fatto
Alcuni luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, risultati idonei non vincitori in una procedura concorsuale per il reclutamento di sottotenenti, impugnavano il bando di un nuovo concorso indetto a soli otto mesi di distanza, per 43 posti complessivi, di cui 14 riservati ai luogotenenti. I ricorrenti deducevano la violazione dell’obbligo di scorrimento della graduatoria ancora valida, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. Successivamente impugnavano con motivi aggiunti anche la graduatoria dei vincitori del nuovo concorso, rilevando che i posti riservati erano rimasti in parte scoperti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il principio, già affermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare, secondo cui nell’ambito delle forze di polizia ad ordinamento militare si applica il principio inverso a quello del pubblico impiego, ossia la prevalenza del periodico concorso sullo scorrimento delle graduatorie non scadute, con la precisazione che tale scorrimento non è comunque possibile quando il nuovo concorso presenti caratteristiche diverse da quello su cui si è formata la graduatoria.
La diversità tra le due procedure è stata riscontrata in primo luogo nei requisiti di partecipazione: il primo bando richiedeva un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre il bando impugnato esigeva la laurea magistrale in giurisprudenza. Il Collegio ha precisato che la circostanza che entrambi i concorsi fossero banditi per il medesimo grado non elide la rilevanza della diversità dei titoli richiesti.
Ulteriore elemento distintivo è stato individuato nel raffronto tra le prove: la nuova procedura prevedeva un’eventuale prova preselettiva e due prove scritte tipo elaborato, mentre la precedente si articolava in un questionario a risposta multipla. Da tale diversità strutturale discende l’assenza dell’obbligo di scorrimento e, conseguentemente, l’insussistenza del dedotto difetto di motivazione e di eccesso di potere.
Quanto alla circostanza che nella graduatoria impugnata fossero risultati vincitori in numero inferiore rispetto ai posti disponibili, il Tribunale l’ha ritenuta inidonea a viziare retroattivamente il bando, trattandosi di evenienza successiva priva di rilievo ai fini della decisione. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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