Contributo unificato incluso implicitamente nella condanna alle spese (TAR Puglia n. 616 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato per gli atti giudiziari costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. Anche in caso di omessa espressa statuizione sul punto, la pronuncia di condanna include implicitamente l’obbligo di restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato. L’obbligo dell’Amministrazione soccombente di corrispondere il contributo non necessita di alcuna specifica statuizione del giudice, potendo la sentenza darne atto solo ad abundantiam. La refusione del contributo presuppone tuttavia che la parte vittoriosa ne faccia espressa domanda alla parte soccombente.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, che aveva accolto il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Giustizia. Con successivo incidente di esecuzione, depositato in data 17.03.2026, la parte ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di eseguire la sentenza con riferimento specifico al rimborso del contributo unificato, nonostante la pronuncia non contenesse una statuizione espressa su tale voce di spesa.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il costante e condiviso indirizzo giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo cui il contributo unificato integra un’obbligazione ex lege che grava sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese. Ne consegue che, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la statuizione di condanna include implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato a titolo di contributo.

Il Tribunale ha precisato che l’obbligo per l’Amministrazione soccombente di corrispondere alla parte vittoriosa il contributo unificato non necessita di alcuna specifica statuizione sul punto, fermo restando che in sentenza si può dare atto di tale obbligo ad abundantiam. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche nell’ambito del giudizio amministrativo, come confermato dai precedenti richiamati nel testo.

Con riferimento alla specifica istanza proposta, il Collegio ha rilevato che per richiedere la refusione del contributo la parte ricorrente deve farne espressa domanda alla parte soccombente. Poiché tale domanda non risulta essere stata preventivamente avanzata all’Amministrazione, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere sull’istanza, disponendo il non luogo a provvedere in quanto la richiesta non risultava corredata dai presupposti procedimentali richiesti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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