Incompetenza del responsabile di settore per l’ordinanza di bonifica ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (TAR Emilia-Romagna n. 186 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abbandono di rifiuti e di creazione di una discarica incontrollata o abusiva, l’ordinanza con cui l’amministrazione comunale impone la bonifica, la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale del sito, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, costituisce espressione di un rimedio sanzionatorio speciale e derogatorio rispetto all’ordinario regime di riparto delle competenze delineato dal d.lgs. n. 267/2000. Detto potere extra ordinem è attribuito in via esclusiva al Sindaco, quale organo competente ad adottare l’ordine di bonifica e risanamento del sito. Ne consegue che, quando l’ingiunzione non si limiti all’esercizio degli ordinari poteri di controllo e vigilanza del territorio, ma consista in un provvedimento rientrante nell’ambito di operatività della norma speciale, l’ordinanza adottata dal responsabile dell’ufficio comunale è affetta da vizio di incompetenza. La sussistenza del fumus boni iuris per l’assorbente rilievo dell’incompetenza dell’organo emanante e la ricorrenza del periculum in mora, da ravvisarsi in re ipsa, fondano l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Le società ricorrenti impugnavano, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza con cui il Comune aveva loro imposto, unitamente ad altri soggetti, obblighi di messa in sicurezza, caratterizzazione, rimozione e smaltimento di rifiuti insistenti su determinate aree, con termini di adempimento e la minaccia di esecuzione in danno e di segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento era stato adottato dal Responsabile del IV Settore Territorio e Attività Produttive – Servizio Ambiente del Comune.
Le ricorrenti contestavano l’atto, deducendo, tra l’altro, il difetto di competenza dell’organo che lo aveva emanato. Nel giudizio si costituivano alcuni dei soggetti controinteressati, uno dei quali proponeva anche ricorso incidentale avverso il medesimo provvedimento. L’amministrazione comunale e l’ARPAE non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ritenendo assorbente, ai fini del fumus boni iuris, la questione dell’incompetenza dell’organo che ha emanato l’ordinanza impugnata. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 118 del 7 gennaio 2026), secondo cui occorre distinguere le competenze in ragione dei poteri in concreto esercitati. Il responsabile dell’ufficio comunale è competente ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti quando si tratti di esercitare gli ordinari poteri di controllo del territorio, la cui titolarità resta in capo agli organi di gestione dell’ente secondo il modello di riparto del d.lgs. n. 267/2000.
Tale responsabile è invece incompetente ad adottare l’ordinanza quando questa sia espressione dei poteri di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, ovvero recante l’ordine di bonifica, decontaminazione, risanamento igienico, messa in sicurezza o riqualificazione ambientale del sito. Si tratta, infatti, di adempimenti che eccedono l’ordinario controllo e vigilanza del territorio, configurandosi come un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti e di creazione di una discarica incontrollata o abusiva. Tale potere rientra nell’ambito della norma speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario delle competenze.
Il comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 contempla questa competenza, e solo quest’ultima, in capo al Sindaco, trattandosi di uno strumento di natura non ordinaria e non gestionale, assimilabile agli interventi extra ordinem. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata era stata emessa dal Responsabile di Settore e non dal Sindaco. Il Tribunale ha pertanto ritenuto sussistente il necessario presupposto del fumus boni iuris, per l’assorbente rilievo del vizio di incompetenza, nonché la condizione del periculum in mora, da ravvisarsi in re ipsa. Ha disposto la sospensione degli effetti dell’ordinanza comunale e la fissazione dell’udienza di merito, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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