L’attività extralavorativa incompatibile con le prescrizioni mediche può giustificare il licenziamento per giusta causa (Cass. civ. n. 28367/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 28367/2025 (ud. 08/10/2025, dep. 27/10/2025; R.G.N. 24680/2024) — Presidente Antonio Manna, Relatore Fabrizio Amendola.
Il principio di diritto
L’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove non sia compatibile con le condizioni fisiche che ne hanno ridotto la capacità lavorativa, con rischio di aggravamento delle condizioni stesse. L’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. ha infatti un contenuto più ampio di quello letterale, dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro.
Il fatto
Un addetto di linea, giudicato idoneo alla mansione con limitazione della movimentazione manuale dei carichi oltre l’altezza della spalla e di peso superiore a 18 kg, veniva licenziato per giusta causa per aver svolto, quale personal trainer iscritto alla FIPE, attività e allenamenti incompatibili con le prescrizioni del medico competente. Tribunale e Corte d’appello di Roma, nel rito ex l. n. 92/2012, confermavano la legittimità del recesso: la prova dei fatti derivava non dal report dell’agenzia investigativa, ma dal principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. — il lavoratore non aveva mai negato le attività addebitate — oltre che dai video da lui stesso pubblicati su Instagram; sulla scorta della CTU, l’attività extralavorativa, tutt’altro che episodica, era potenzialmente idonea ad aggravare le patologie sofferte.
La motivazione
I primi due motivi — incentrati sull’inutilizzabilità del trattamento «occulto» di dati e delle indagini difensive (artt. 5 e 8 St. lav., normativa privacy) — sono respinti perché non colgono la ratio decidendi: la prova dei comportamenti discende dal contegno processuale del dipendente ex art. 115 c.p.c., non dagli atti investigativi, e le ulteriori argomentazioni della Corte territoriale sono svolte ad abundantiam, come tali non impugnabili per difetto di interesse (Cass. n. 24591/2005; n. 8755/2018; n. 18429/2022; n. 1770/2025). Il secondo motivo sconta inoltre il difetto di autosufficienza sugli atti processuali richiamati (Cass. S.U. n. 8077/2012).
Infondato il terzo motivo, sulla giusta causa. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 155/2015; n. 1374/2018) sull’attività extralavorativa incompatibile con le condizioni fisiche del lavoratore, inserendolo nel quadro consolidato per cui l’obbligo di fedeltà è sintesi di doveri di correttezza e buona fede che vietano anche condotte extralavorative in conflitto con gli interessi dell’impresa o idonee a ledere il presupposto fiduciario (Cass. n. 2550/2015; n. 8711/2017; n. 26181/2024). È sufficiente la potenzialità del pregiudizio, indipendentemente dal danno economico effettivo (Cass. n. 13536/2002; n. 19391/2024); la valutazione di pericolosità della condotta per le condizioni di salute è apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 11154/2025). Le violazioni di obblighi accessori integrano giusta causa quando hanno un riflesso, anche solo potenziale, sulla funzionalità del rapporto (Cass. n. 16268/2015; n. 267/2024; n. 31866/2024).
Inammissibile infine il quarto motivo, sulla riconducibilità della condotta alle fattispecie punite con sanzione conservativa dal CCNL chimico-farmaceutico: il ricorso non riporta il contenuto completo delle clausole né specifica la collocazione dell’integrale contratto collettivo negli atti (Cass. S.U. n. 20075/2010; S.U. n. 25038/2013). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Implicazioni pratiche
Per i datori di lavoro, la sentenza conferma che le limitazioni certificate dal medico competente non vincolano solo l’organizzazione aziendale ma anche il lavoratore: chi svolge fuori dall’orario di lavoro attività che contraddicono le prescrizioni poste a tutela della propria idoneità può incorrere nel licenziamento per giusta causa, senza che occorra un aggravamento effettivo. Sul piano processuale, due avvertenze per la difesa del lavoratore: la mancata contestazione dei fatti materiali può rendere irrilevante ogni questione sull’utilizzabilità delle indagini investigative; e i contenuti pubblicati volontariamente sui social, aperti a un numero indeterminato di persone, sono terreno fragile per le eccezioni di violazione della privacy.
Provvedimento integrale: scarica il PDF