Differenze retributive da errato inquadramento: prescrizione quinquennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19721 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il lavoratore rivendica le differenze retributive conseguenti all’erroneo inquadramento attribuito al momento del passaggio per mobilità non integra un’azione di risarcimento del danno da demansionamento, ma una pretesa di natura retributiva. Ne deriva l’applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4), cod. civ., che decorre dal momento in cui l’errore di inquadramento si è verificato, non dalla cessazione del rapporto. La qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito, se coerente con la causa petendi effettiva, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né il giudicato interno formatosi su altri capi. I decreti di ricostruzione della carriera non costituiscono atto interruttivo della prescrizione quando non esprimono la volontà dell’amministrazione di riconoscere il credito.

Il Fatto

Il lavoratore, in servizio presso un istituto professionale statale, era stato inquadrato nel profilo di collaboratore scolastico anziché in quello di assistente amministrativo. Sul presupposto dell’erroneo inquadramento, ha chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal trasferimento per mobilità fino alla cessazione del rapporto.

Il giudice di primo grado ha accolto l’eccezione di prescrizione opposta dall’amministrazione. La Corte d’appello ha respinto il gravame, qualificando la domanda come rivendicazione di differenze retributive e non come azione risarcitoria da demansionamento, con conseguente applicazione del termine quinquennale. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il motivo non è riconducibile al paradigma del vizio dedotto, perché la Corte territoriale ha dato atto della formazione del giudicato sulla continuità del rapporto, ma ha poi correttamente individuato la causa petendi nell’erroneo inquadramento al momento del passaggio.

Secondo la Corte, non viene in rilievo un demansionamento, ossia l’adibizione a mansioni non riconducibili al profilo di inquadramento, bensì la rivendicazione di differenze retributive fondate sul diverso inquadramento che si assume dovuto rispetto a quello attribuito. Da qui l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4), cod. civ. e del relativo termine quinquennale.

Il secondo, terzo e quarto motivo muovono tutti dalla premessa della qualificazione risarcitoria della domanda, per farne derivare conseguenze in punto di regime della prescrizione applicabile, di decorrenza del termine e di spettanza delle differenze retributive a titolo di parametro di liquidazione del danno. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara inammissibili, perché fondati sull’erronea qualificazione già confutata, in difetto dei necessari requisiti di specificità della censura.

Quanto alle doglianze sull’interpretazione dei decreti di ricostruzione della carriera ai fini dell’interruzione della prescrizione, la Corte rileva che difetta la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., con l’indicazione, a pena di inammissibilità, delle considerazioni del giudice in contrasto con tali criteri e del testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione, richiamando sul punto Cass. Sez. 2, n. 2360 del 2025.

Anche il quinto motivo, con cui si prospetta il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è inammissibile per le ragioni già esposte. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e la Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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