Decadenza art 32 l 183/2010 applicabile a abusiva reiterazione contratti a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10353 del 19.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza previsto dall’art. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183/2010 per l’impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro trova applicazione anche all’azione con cui si faccia valere l’abusiva reiterazione dei contratti a termine e il superamento del limite massimo di trentasei mesi. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 individua la tipologia di atto oggetto di impugnazione e non delimita i vizi denunciabili, con la conseguenza che la decadenza opera anche quando la disciplina asseritamente violata sia quella dell’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001. Ove il superamento derivi dalla stipulazione in successione di più contratti, il termine decorre dall’ultimo contratto intercorso tra le parti, che deve essere tempestivamente impugnato: la sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale ai fini della liquidazione del danno, soggetto all’ulteriore termine decennale di prescrizione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva agito nei confronti dell’Assessorato regionale per far dichiarare illegittimi i contratti a termine stipulati dal 1981 al 2014, per abusiva reiterazione, e ottenere il risarcimento del danno, con esclusione della conversione. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d’Appello di Catania, in riforma, aveva dichiarato illegittimi i contratti ma rigettato integralmente la domanda risarcitoria, ravvisando la decadenza dall’azione.

Il giudice di appello aveva applicato il termine di sessanta o centoventi giorni, ritenendo che anche i contratti privi di forma scritta dovessero essere impugnati e che nessuna impugnativa stragiudiziale fosse stata allegata o documentata. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 31 della legge n. 183/2010, sostenendo che la decadenza non fosse applicabile all’azione risarcitoria fondata sul superamento del limite di durata dei trentasei mesi, per la quale sarebbe stato invocabile il termine di prescrizione ordinario.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, e in particolare Cass. Sez. L n. 4960 del 16.02.2023 e Cass. Sez. L n. 34741 del 12.12.2023, secondo cui, in caso di azione per l’accertamento dell’abusiva reiterazione, il termine di impugnazione decorre dall’ultimo contratto intercorso tra le parti. La sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’impugnazione dell’ultimo contratto. Il risarcimento del danno resta soggetto all’ulteriore termine decennale di prescrizione, con la conseguenza che il numero dei contratti rileva solo ai fini della liquidazione.

La Corte ribadisce che la ratio della disposizione è quella di assicurare tempi certi di stabilizzazione di situazioni giuridiche incerte. Il rinvio agli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 — come chiarito da Cass. Sez. L n. 30975 del 20.10.2022 e da Cass. Sez. L n. 2876 del 05.02.2025 — è finalizzato a indicare l’oggetto dell’azione di nullità e non a distinguere, quanto alla decadenza, fra le diverse violazioni dalle quali può derivare l’illegittimità del termine. La lettera b) del comma 4 dell’art. 32 conferma tale lettura, non operando alcuna differenziazione fra le diverse tipologie di vizio.

Nella specie, la Corte distrettuale aveva erroneamente riferito la decadenza a ogni singolo contratto, ma aveva altresì accertato, con valutazione di fatto non censurata, che neppure l’ultimo contratto, cessato il 10.11.2014, era stato tempestivamente impugnato. Il dictum di inammissibilità resta quindi esente da censure, con revisione della motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese, è dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente dedotto la violazione dei minimi tariffari né specificato analiticamente le voci contestate. Il ricorso è rigettato; nulla è disposto sulle spese per la mancata attività difensiva degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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