Decadenza dai benefici contributivi per omessa regolarizzazione nel termine del DM 30.1.2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2906 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di invito alla regolarizzazione previsto dall’art. 4 del DM 30.1.2015 ha natura eccezionale, costituendo l’unica via per la sanatoria delle irregolarità contributive. Qualora il datore di lavoro non ottemperi all’invito entro il termine di quindici giorni, l’irregolarità conserva la propria capacità ostativa al riconoscimento dei benefici normativi e contributivi, determinando la decadenza dagli stessi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006. È irrilevante l’esiguità dell’importo non versato, atteso che la regolarità contributiva richiede l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali.
Il Fatto
La società, nella denuncia contributiva di settembre 2016, era incorsa in un errore che aveva determinato un saldo negativo di € 64,57. Invitata a regolarizzare con due note di rettifica, aveva provveduto al pagamento solo in data successiva alla ricezione di un avviso di addebito, dopo la scadenza del termine concesso. L’Istituto previdenziale aveva quindi dichiarato la decadenza dai benefici contributivi, emettendo un distinto avviso di addebito per il recupero delle agevolazioni. Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano avevano respinto l’opposizione della società, la quale ricorreva per cassazione deducendo la natura ordinatoria, e non perentoria, del termine di regolarizzazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, richiamando il principio affermato da Cass. n. 15050/2025. Il collegio precisa che il procedimento di invito alla regolarizzazione ha natura eccezionale e costituisce l’unico strumento per privare l’irregolarità della sua capacità ostativa al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali, come già evidenziato da Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018 con riferimento al previgente DM del 2007.
Avviato il procedimento, la sanatoria non può che avvenire nei tempi e nei modi stabiliti dal DM 30.1.2015, non rilevando che l’adempimento sia successivo o che l’importo dovuto sia di valore minimo. La norma dell’art. 3 del DM 30.1.2015, che riconosce la regolarità in caso di rateizzazione, non è applicabile alla fattispecie, in cui il datore di lavoro non ha attivato alcuna procedura di sanatoria nei termini.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i profili di censura concernenti la violazione dell’art. 3 del DM 30.1.2015, introdotti solo con la memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., in quanto non possono essere prospettate nuove doglianze ma solo illustrate quelle già proposte nel ricorso.
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Nota della Redazione
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