Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3058 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Sussistono in tal caso i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero a riconoscere, in favore del personale docente a tempo determinato, il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato nell’anno scolastico 2022/2023.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, non aveva dato esecuzione al titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina del commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo dell’interesse ad agire, risultano integrati sia la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, attestata dalla certificazione della cancelleria, sia l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che deve essere rispettato prima di poter promuovere l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro a carico delle amministrazioni pubbliche.

Accertato l’inadempimento, il ricorso è stato accolto con ordine all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Collegio ha poi dettato alcune precisazioni sul commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, con la conseguenza che non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso dell’ausiliario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riguardo all’art. 55, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75/1991 per l’utilizzo del mezzo proprio, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza, con decorrenza del termine dall’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza, liquidandole in misura contenuta tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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