Regressione tariffaria Asl e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2547 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto le modalità e i tempi con cui l’Asl dispone la regressione tariffaria nei confronti dei centri privati accreditati non investono l’esercizio di poteri autoritativi, ma incidono sull’entità del corrispettivo dovuto in forza dell’accordo contrattuale. Il petitum sostanziale, in tali casi, attiene alla quantificazione del corrispettivo e involge una posizione di diritto soggettivo. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario, restando irrilevante che sia formalmente impugnata la determinazione di regressione.
Il Fatto
Il centro ricorrente, quale organo comune di una rete diagnostica, gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992. A fronte di un fatturato prodotto e trasmesso di importo superiore a quello riconosciuto, ha impugnato la deliberazione con cui la Asl Napoli 3 Sud ha definito la regressione tariffaria per l’anno 2020 nella macro-area dell’assistenza specialistica ambulatoriale, riducendo la quota liquidabile.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dei principi di tempestività, affidamento e buona fede, per essere la delibera intervenuta a notevole distanza dalla chiusura dell’esercizio, oltre al difetto di motivazione e alla mancata indicazione delle date consuntive di esaurimento del budget. La Asl, costituitasi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando le Sezioni Unite n. 7908/2023 e n. 7902/2023, alle cui conclusioni ha aderito la stessa parte ricorrente. Il thema decidendum, secondo la Suprema Corte, non investe i provvedimenti a monte che hanno stabilito la regressione tariffaria e i relativi criteri, ma soltanto il come e il quando tale regressione è stata effettuata.
In tale contesto l’Asl non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante al centro, riducendolo sulla base di meccanismi previsti nel medesimo accordo contrattuale. La stessa censura relativa alla violazione del principio dell’affidamento, tipica dei rapporti contrattuali, conferma la natura patrimoniale del contenzioso.
Il Collegio osserva che, nel caso in esame, il petitum sostanziale ha ad oggetto unicamente l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio. L’Asl è priva di poteri discrezionali quando il rapporto trova il tetto dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Pertanto, benché siano formalmente impugnate le determinazioni di regressione tariffaria, la domanda azionata riguarda la quantificazione del corrispettivo. La posizione dedotta è dunque di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, come già affermato in precedenti del medesimo TAR.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ferme le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate, in ragione della notifica e del deposito del ricorso in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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