La proroga del bingo disapplicata per contrasto col diritto UE (TAR Lazio n. 7115 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo disposta dall’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022, che prolunga il rapporto senza esperire una nuova procedura selettiva e maggiora unilateralmente il canone, non rientra nelle ipotesi per le quali l’art. 43 della direttiva 23/2014/UE autorizza la modifica postuma della concessione. Ne consegue l’obbligo, per il giudice amministrativo, di disapplicare la norma nazionale contrastante con il diritto dell’Unione europea, in applicazione del principio di primazia, e l’annullamento degli atti applicativi adottati dall’Amministrazione. L’illegittimità della proroga non esime però l’esercente dal versare all’Erario un’indennità, che non può essere determinata in modo rigido e forfetario ma deve tenere conto dei fatturati conseguiti, in una logica di riequilibrio del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di concessioni del gioco del bingo scadute e operante in regime di proroga tecnica in attesa delle procedure selettive di riassegnazione, impugnava gli atti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che davano attuazione all’art. 1, comma 124, legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Tale norma prolungava il regime di proroga fino al 31.12.2024, maggiorando del 15% il corrispettivo una tantum e imponendo il versamento di un canone forfetario, pari a euro 181.125, in quattro rate. Il ricorrente deduceva, in particolare, il contrasto della norma con il diritto euromunitario e la violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il TAR ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione. Il Collegio ha precisato che la controversia non verte sulla quantificazione del canone in fase esecutiva del rapporto ma sulla legittimità della proroga e sulla pretesa autoritativa di applicazione del canone in costanza di proroga, aspetti che investono la fase genetica del rapporto concessorio, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia UE del 20.03.2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), resa sui rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato (ordd. nn. 10261, 10263 e 10264/2022). La CGUE ha affermato che le reiterate proroghe disposte dal legislatore italiano soggiacciono alla direttiva 23/2014/UE e non rientrano nei presupposti dell’art. 43 della stessa, che regola solo le modifiche alla concessione in corso di rapporto senza nuova gara. Le proroghe sono quindi contrastanti con il diritto UE, in quanto comportano una modifica alla concessione non consentita.
Sulla base di tali princìpi, già applicati dal Consiglio di Stato (sentt. nn. 7784, 7787 e 7807/2025) e dal TAR Lazio alle proroghe ex art. 1, comma 1047, l. n. 205/2017 ed ex art. 1, comma 96, l. n. 207/2024 (sentt. nn. 21720 e 21726/2025), il Collegio ha ritenuto sussistente l’eadem ratio anche per la proroga di cui all’art. 1, comma 124, l. n. 197/2022, con conseguente obbligo di disapplicazione della norma nazionale per contrarietà al diritto dell’Unione europea, in ossequio al principio di primazia.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, assorbendo i motivi ulteriori e annullando la nota ADM prot. n. 284334 del 30.05.2023, il presupposto avviso del 4.05.2023 e i successivi chiarimenti. Ha precisato che l’illegittimità della proroga non comporta l’assenza di corrispettivo, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi con provvedimenti anche provvisori per il biennio 2023-2024, stabilendo un’indennità non forfetaria ma ancorata ai fatturati degli esercenti, in una logica di riequilibrio del rapporto concessorio. Spese compensate.
Nota della Redazione
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