Doppia falda non è abuso maggiore se non crea volumetria (TAR Campania n. 2916 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione di una preesistente copertura a falda singola con una copertura a doppia falda non integra abuso maggiore richiedente il permesso di costruire quando non determini aumento di superficie utile né di volumetria e non alteri in modo significativo la sagoma dell’edificio, non essendo ravvisabile la creazione di un nuovo organismo edilizio. L’apertura di un varco su un muro portante, invece, incide su un elemento strutturale e non può essere qualificata come opera meramente interna: essa è assoggettata quanto meno a richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che l’ordinanza di demolizione è illegittima nella parte relativa alla copertura, mentre è legittima nella parte relativa all’apertura del varco.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune ha contestato la difformità di un immobile rispetto alla Concessione Edilizia n. 71/93. Il provvedimento sanzionava una copertura a doppia falda con struttura in legno, posta in sostituzione della parziale copertura preesistente, modifiche prospettiche e la fusione di due unità immobiliari adiacenti.

Secondo la ricorrente la copertura sarebbe conforme al titolo edilizio, che già prevedeva il rifacimento della tettoia in lamiera sul terrazzo, mentre il collegamento tra le due unità sarebbe opera meramente interna, senza aumento di volume o variazione di destinazione d’uso. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e disposto una verificazione sulla corrispondenza tra opere sanzionate e titolo. Nelle more la ricorrente è deceduta e il processo è stato dichiarato interrotto, per poi proseguire su istanza dell’erede universale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verificazione disposta in sede cautelare. Il verificatore ha accertato che il prospetto su strada non ha subito modifiche rispetto al progetto, ma che la copertura non è più a falda singola inclinata ed è divenuta a doppia falda, estesa all’intero fabbricato. Ha inoltre rilevato l’apertura di due vani al piano primo, con creazione di scale in legno, e l’esecuzione di un varco tra le due particelle catastali su uno dei muri portanti. Ne deriva una corrispondenza solo parziale tra stato di fatto e stato di progetto.

Sul varco nel muro portante il ricorso è infondato. La ricorrente pretende di qualificare l’intervento come mera opera interna di collegamento tra stanze a quote diverse, ma si tratta dell’apertura di un varco che incide su un elemento strutturale. La natura portante del muro è stata acclarata dal verificatore e non contestata. L’intervento è dunque quanto meno assoggettato a richiesta di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del d.P.R. n. 380/2001, restando al più discutibile se sia sufficiente il preavviso scritto dell’art. 93 o occorra il previo rilascio dell’autorizzazione, e se ricorra un intervento di minore rilevanza per la pubblica incolumità.

Quanto alla doppia falda, invece, le censure colgono nel segno. È vero che la copertura non è più a falda singola e copre l’intero terrazzo, ma il verificatore ha accertato che il prospetto non è cambiato rispetto al progetto originario. Dalle foto emerge che la doppia falda non ha creato nuovi volumi, lasciando aperto il terrazzo. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui configura abuso maggiore la sostituzione di una copertura piana con una a due falde solo quando ciò generi nuova volumetria.

Nel caso concreto la tettoia coperta non ha determinato aumento di superficie utile né di volumetria; la doppia falda in luogo della singola non ha prodotto una modifica significativa della sagoma. Essa non costituisce quindi abuso maggiore e il provvedimento va annullato in parte qua. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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