Regressione tariffaria e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2594 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie che oppongono una struttura sanitaria privata accreditata all’azienda sanitaria locale in materia di regressione tariffaria hanno contenuto meramente patrimoniale e attengono al rapporto interno tra amministrazione e gestore del servizio. Esse vanno ricondotte al binomio obbligo-pretesa e non implicano l’esercizio di un potere autoritativo discrezionale, poiché il rapporto trova il suo tetto nello stanziamento programmato. Quando le censure non investono la determinazione regionale dei tetti di spesa né l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma solo le modalità e i tempi della regressione, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
Il Fatto
La struttura ricorrente, laboratorio di analisi accreditato con il servizio sanitario regionale, ha impugnato la nota con cui l’ASL Napoli 3 Sud ha chiuso il procedimento di recupero del saldo amministrativo contabile dell’anno 2013, quantificando in € 16.818,84 l’importo preteso a titolo di regressione tariffaria unica. Insieme a tale nota ha gravato gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e le deliberazioni aziendali richiamate.
La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione della pretesa creditoria e la lesione del legittimo affidamento, per essere la richiesta intervenuta a oltre dieci anni dall’esercizio finanziario di riferimento. L’ASL si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e il difetto di giurisdizione, chiedendo nel merito il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto assorbente la questione di giurisdizione, in conformità a un proprio precedente su analoga fattispecie e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione, alle cui motivazioni ha integralmente rinviato.
Poiché non risultano impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa, la regressione tariffaria opera come meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte per via convenzionale. Gli atti aziendali relativi alla regressione sono quindi strumentali alla definizione del rapporto di credito, con la conseguenza che la contestazione ricade nella cognizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. le controversie a contenuto meramente patrimoniale, attinenti al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, in cui la contrapposizione si schematizza nel binomio obbligo-pretesa, senza che rilevi un potere di intervento riservato alla pubblica amministrazione.
Proprio in materia di regressione tariffaria, la controversia concerne soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi: l’ASL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa quando il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento, e il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Non rileva che sia stata impugnata anche una deliberazione regionale di presa d’atto del decreto commissariale, poiché le censure non riguardano la determinazione del tetto di spesa né l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, ma solo le modalità e i tempi della regressione. Neppure assume rilievo la forma procedimentale seguita, non incidendo sulla consistenza di diritto soggettivo della posizione azionata.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda riproponibile innanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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