Divieto vendita biglietti ai tifosi ospiti legittimo se proporzionato e motivato (TAR Campania n. 4485 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di vendita dei tagliandi per l’accesso allo stadio, adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), costituisce misura legittima a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche se incide su una generalità di soggetti individuati sulla base del criterio della residenza, purché la restrizione sia sorretta da una motivazione che evidenzi la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di scontri tra tifoserie e la non utilizzabilità di mezzi alternativi meno invasivi. La valutazione prognostica del rischio e la scelta della misura più idonea a neutralizzarlo rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà. La Convenzione del Consiglio d’Europa di Saint-Denis del 3 luglio 2016 non osta all’adozione di siffatte misure, non esaurendo gli strumenti a disposizione dello Stato membro per garantire la sicurezza degli eventi sportivi.

Il Fatto

La vicenda trae origine dai provvedimenti con cui il Prefetto di Napoli, in vista della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra locale e una squadra tedesca, aveva disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania (dapprima) e, con un secondo provvedimento, ai soli residenti nella città di provenienza della squadra ospite, per tutti i settori dello stadio. La società calcistica tedesca aveva impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, della sproporzionalità e della carenza di motivazione, nonché proponendo domanda risarcitoria.

La ricorrente contestava, in particolare, che il provvedimento limitativo dell’accesso allo stadio fosse stato adottato nei confronti di un’intera categoria di persone, senza distinguere tra soggetti pericolosi e tifosi pacifici, e che l’Amministrazione non avesse dimostrato l’insufficienza delle ordinarie misure di sicurezza, quali il trasporto organizzato e scortato dei tifosi ospiti. Il Tribunale, dopo la fase cautelare, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento prefettizio. In primo luogo, ha evidenziato che l’art. 2 del T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto il potere, in caso di urgenza o di grave necessità pubblica, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, trattandosi di un’ordinanza a contenuto atipico che può incidere anche su posizioni soggettive private, a condizione che non risulti manifestamente irragionevole o sproporzionata.

Dalla documentazione in atti emergono plurimi elementi che giustificano la misura: gli scontri già verificatisi in occasione della partita di andata, i messaggi di rivalsa intercettati sui social network, la rivalità radicata tra le tifoserie e la circostanza che circa 1.600 tifosi sarebbero arrivati in città in modo autonomo e disorganizzato, rendendo difficoltosa l’attività di prevenzione in aree non preventivamente individuabili. La Corte ha ritenuto che tali elementi rendessero altamente prevedibile un serio problema di sicurezza per l’incolumità pubblica.

Quanto al profilo della proporzionalità, il Tribunale ha evidenziato che il secondo provvedimento, adottato a seguito dell’ordinanza cautelare, aveva limitato il divieto ai soli residenti a Francoforte, ovverosia alla città in cui hanno sede i principali gruppi di ultras e dove si erano verificati gli scontri della partita di andata, integrando così la motivazione anche in ordine all’inidoneità di misure alternative. La scelta della misura è stata ritenuta non abnorme né illogica, in quanto il rischio di scontri non poteva essere efficacemente arginato con i soli mezzi di controllo rafforzati.

Quanto all’asserita violazione della Convenzione di Saint-Denis del 2016, la Corte ha chiarito che l’art. 10, co. 4, della Convenzione prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre restrizioni ai viaggi verso eventi calcistici a carico di individui che hanno causato episodi di violenza, ma non esaurisce i mezzi a disposizione per garantire la sicurezza. La misura di cui all’art. 2 del T.U.L.P.S., fondata su una prognosi di pericolo concreto, non contrasta con la Convenzione, che impone obblighi di istruttoria e coordinamento ma non l’obbligo di assicurare in ogni caso lo svolgimento delle competizioni sportive. Infine, ad abundantiam, la Corte ha rilevato che il rischio si è attualizzato proprio il giorno della partita, quando 600 tifosi si sono resi protagonisti di scontri e danneggiamenti nel centro di Napoli, confermando la legittimità della prognosi ex ante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *