Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta del Docente (TAR Sicilia n. 1784 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’infruttuoso decorso di tale termine, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine assegnato. La nomina del commissario ad acta è legittima sin d’ora, per l’ipotesi di protratta inerzia, ed è funzionale a garantire l’effettività della tutela. Il commissario non ha diritto ad ulteriore compenso, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito per l’ottemperanza a due sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato l’amministrazione al pagamento del bonus Carta del Docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015. Il primo titolo riguardava gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; il secondo l’anno scolastico 2023/2024.
Poiché il Ministero non aveva dato attuazione ai provvedimenti, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. In camera di consiglio il difensore ha rinunciato alla domanda relativa agli interessi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per la connessione soggettiva e l’omogeneità dei titoli di cui era chiesta l’ottemperanza.
Nel merito il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. Per il primo ricorso la sentenza era passata in giudicato il 3 agosto 2023 ed era stata notificata all’amministrazione il 3 luglio 2023; il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 6 agosto 2025. Per il secondo la sentenza era passata in giudicato il 21 febbraio 2025, con notifica del 21 gennaio 2025 e ricorso notificato il 6 agosto 2025.
In entrambi i casi il Collegio ha rilevato che il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La relativa condizione di proponibilità risulta dunque soddisfatta.
I ricorsi sono stati pertanto accolti, al netto della domanda sugli interessi oggetto di rinuncia. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione ai titoli mediante il pagamento delle somme indicate, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di protratta inerzia il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi dietro istanza della ricorrente ed entro un ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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