Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2865 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, in presenza di un titolo esecutivo costituito da sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina la puntuale esecuzione del giudicato. La mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Ove perduri l’inerzia, il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha natura discrezionale e può essere negata quando non risulti equa.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo di condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in un anno scolastico, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma determinata, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.

La sentenza era stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 cod. proc. civ. e, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la condanna alla penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Alla luce della documentazione in atti sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il giudice ha rilevato che il Ministero non ha provato il pagamento delle spettanze dovute. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata sul piano fattuale, ha dunque integrato la violazione del giudicato e legittimato l’ordine di esecuzione.

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti illustrati, ordinando all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

È stata altresì disposta la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della competente Direzione generale o in un funzionario delegato, che provvederà, su istanza dell’istante, alla scadenza del termine, in caso di ulteriore inadempienza. Il compenso verrà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendo equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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