Ordine di demolizione in zona vincolata: irrilevante la natura pertinenziale dell’opera (TAR Campania n. 2783 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area assoggettata a vincolo paesaggistico, l’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 è doveroso a prescindere dalla natura pertinenziale o precaria dell’opera e dal titolo astrattamente richiesto, poiché l’art. 27 non distingue tra interventi soggetti a permesso di costruire e interventi assentibili con denuncia di inizio attività. L’omessa acquisizione della autorizzazione paesaggistica è presupposto autonomo e sufficiente della misura ripristinatoria. L’ordine di demolizione costituisce atto vincolato: non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico al ripristino, né la comparazione con gli interessi privati coinvolti, né indicazioni sulla superficie e sull’area di sedime acquisibili in caso di inottemperanza, profili questi afferenti alla successiva ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente di un Comune campano, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, ha ingiunto la rimozione di una tettoia in legno di circa mq. 23, realizzata in aderenza al fabbricato di proprietà e fissata a terra su lastricato cementizio, priva dei titoli abitativi, dell’autorizzazione paesaggistica, della denuncia dei lavori e dell’autorizzazione sismica.
Il Comune non si è costituito. Con ordinanza istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti sull’indirizzo PEC della notifica e la produzione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha depositato l’ordinanza con la prova della notifica e la ricevuta di protocollazione della notifica del ricorso a mezzo PEC. La causa è stata assunta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Quanto alla dedotta illegittimità della sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, la Sezione ha confermato la propria giurisprudenza: l’eventuale pregiudizio alla parte legittima del fabbricato non incide sulla legittimità dell’ordine e può rilevare solo in fase esecutiva, sempre che la demolizione sia ingiunta ai sensi degli artt. 33 o 34 del d.P.R. n. 380/2001, evenienza esclusa quando il provvedimento si fonda sugli artt. 27 e 31.
La censura sulla natura pertinenziale dell’opera è stata parimenti disattesa. Poiché l’ordinanza è stata adottata ex art. 27 e l’intervento ricade in area paesaggisticamente vincolata — circostanza non contestata — opera il principio di indifferenza del titolo: anche a ritenere l’opera pertinenziale o precaria, la sanzione demolitoria resta doverosa in difetto di autorizzazione paesaggistica. L’alterazione dell’aspetto esteriore del bene vincolato impone la previa autorizzazione, e la sua assenza rende legittimo l’esercizio del potere repressivo a prescindere dal titolo edilizio astrattamente necessario.
La prospettata presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria non ha determinato l’illegittimità del provvedimento; al contrario, ha confermato la natura abusiva dell’opera, necessitante di un titolo in sanatoria. Sul piano della motivazione, la Sezione ha ribadito che ai fini dell’ordine è sufficiente l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto e l’analitica descrizione dell’abuso, requisiti soddisfatti dal richiamo al verbale di sopralluogo, alla relazione istruttoria, ai vincoli e al referente normativo, in linea con l’art. 3 della legge n. 241/1990.
Infine, per consolidata giurisprudenza richiamata, non occorre la specifica indicazione della superficie e dell’area di sedime confiscabili in caso di inottemperanza, trattandosi di elementi propri della successiva ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il ricorso è stato respinto; nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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