Improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla nomina del Consiglio (TAR Campania n. 2779 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire deve essere diretto, concreto ed attuale e persistere al momento della decisione. Il sopravvenuto rinnovo dell’organo in relazione al quale si lamenta l’esclusione, con avvio della nuova procedura di nomina in esito all’insediamento del Consiglio dell’Ordine, supera definitivamente l’efficacia e la portata lesiva degli atti impugnati. Ne deriva la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non integrano l’interesse ad agire né un generico interesse conformativo al successivo agere amministrativo, né il ripristino della legalità violata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario, poi trasposto davanti al TAR, per l’annullamento della delibera con cui era stato escluso dal novero dei candidati tra cui nominare i componenti il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

A sostegno dell’impugnativa erano stati dedotti plurimi motivi: la competenza del Segretario dell’Ordine a valutare i curricula, l’identica valutazione espressa per tutti i candidati e l’irragionevolezza dei criteri di selezione. Si costituivano il Ministero della Giustizia e il Consiglio dell’Ordine resistente, che eccepiva il sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha aderito all’eccezione del Consiglio resistente, rilevando che gli atti impugnati sono ormai definitivamente superati nella loro efficacia e portata lesiva. Il rinnovo della composizione del Consiglio di Disciplina, avviato in esito all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, rende priva di utilità l’eventuale pronuncia di annullamento.

Il resistente aveva rappresentato che la durata del mandato del Consiglio di Disciplina è collegata a quella in carica del Consiglio dell’Ordine, e che con l’insediamento del nuovo Consiglio era stata avviata la procedura di designazione dei nuovi componenti, con invito agli iscritti a manifestare l’interesse alla candidatura.

Su questa base il Tribunale ha escluso che il ricorrente possa trarre alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati. Non è stato riconosciuto rilievo al generico interesse conformativo al successivo agere amministrativo, né al ripristino della legalità violata: tali elementi, da soli, non integrano l’interesse diretto, concreto ed attuale che giustifica l’azione.

Conclusivamente il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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