Condanna ostativa e decorso del termine quinquennale ex art. 445 c.p.p.: sospensione del diniego (TAR Liguria, Sez. I, n. 303 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna penale per uno dei reati previsti dall’art. 381, comma 2, d.lgs. n. 271/1989 non riveste valenza automaticamente ostativa all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., sia decorso il termine di cinque anni dalla pronuncia senza che sia stata commessa alcuna nuova fattispecie di reato. Tale decorso temporale, infatti, determina l’estinzione del reato e della relativa condanna e corrisponde ad una situazione giuridica equiparata dall’ordinamento alla riabilitazione. Ne consegue che il provvedimento di diniego fondato esclusivamente sulla mera esistenza di una simile condanna è assistito da fumus boni iuris tale da giustificare la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, con fissazione dell’udienza di merito per la definizione della controversia.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione dell’Interno aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, ritenendo ostativa la condanna riportata per uno dei reati che la normativa speciale considera impeditive dell’ingresso e della permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Il diniego si fondava, in particolare, sulla mera esistenza di una sentenza di condanna, senza che l’Amministrazione avesse svolto alcuna valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni soggettive che possono neutralizzare l’efficacia del precedente penale. La parte ricorrente, nel richiedere la tutela cautelare, eccepiva che, rispetto alla condanna in questione, era già interamente decorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p., senza che fossero stati commessi nuovi reati: circostanza che, secondo la giurisprudenza, determina l’estinzione della condanna e la sua equiparazione alla riabilitazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, investito dell’istanza incidentale di sospensione, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. Il Collegio ha preliminarmente osservato che la disciplina dell’art. 445, comma 2, c.p.p. prevede che, quando sia decorso il termine di cinque anni dalla pronuncia della condanna senza che l’interessato abbia commesso nuovi reati, l’illecito penale si estingue e la condanna stessa perde ogni efficacia preclusiva.
La pronuncia ha quindi valorizzato l’orientamento giurisprudenziale che equipara la situazione determinata dal decorso del predetto termine alla riabilitazione, con la conseguenza che la condanna estinta non può più essere considerata automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la riabilitazione, o la situazione ad essa equiparata, esclude la valenza automaticamente ostativa del precedente penale, imponendo all’Amministrazione una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale del richiedente.
Sulla base di tali rilievi, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 7 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, come da prassi in assenza di una soccombenza virtuale.
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Nota della Redazione
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