Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 1754 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse del ricorrente, dichiarato in udienza prima della spedizione della causa in decisione, preclude al giudice amministrativo la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Il sopravvenuto difetto di interesse opera quando la sopravvenienza non soddisfa integralmente il ricorrente, conformando in modo nuovo l’assetto del rapporto tra amministrazione e amministrato, mentre la cessazione della materia del contendere presuppone un operato pubblico integralmente satisfattivo. In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato e il giudice non può decidere nel merito ove la parte abbia dichiarato di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un fondo edificabile ricadente nel comparto V2.4 del PUC comunale e su cui insiste un fabbricato con corte adibito ad abitazione, sono stati destinatari della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Il procedimento era finalizzato alla realizzazione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e ampliamento del campo sportivo comunale, con variante in corso d’opera al vigente strumento urbanistico ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 327/2001.
Presentate osservazioni non accolte, i ricorrenti hanno impugnato la delibera di Consiglio Comunale approvativa del progetto di variante, con dichiarazione di pubblica utilità e imposizione del vincolo espropriativo, deducendo eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, illogicità e violazione dei principi di proporzionalità. All’udienza pubblica la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha esplicitato in udienza, come da verbale, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito. Su tale premessa si concentra l’intera decisione, che non investe le censure di illegittimità articolate nel ricorso.
Il giudice amministrativo richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., a mente del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, e l’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., che contempla espressamente l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La ricostruzione giurisprudenziale distingue le due figure. Il sopravvenuto difetto di interesse si configura quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato. La cessazione della materia del contendere ricorre, invece, quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Il Collegio richiama sul punto TAR Napoli, sez. V, n. 4051 del 2016, TAR Bari, sez. I, n. 869 del 2016 e TAR Roma, sez. III, n. 6410 del 2016.
Il Tribunale sottolinea poi l’operatività del principio della domanda: il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Il giudice non ha alcuna possibilità di decidere nel merito ove l’attore, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. A sostegno sono citate TAR Campobasso, sez. I, n. 149 del 2021, Cons. Stato, sez. V, n. 4913 del 2012 e Cons. Stato, sez. IV, n. 3848 del 2016.
Il Collegio precisa che l’improcedibilità implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essersi fatto venir meno l’interesse alla pronuncia (Cons. Stato, sez. II, n. 3260 del 2021). Nella fattispecie, la dichiarazione della parte preclude la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018, Cons. Stato, sez. V, n. 4290 del 2018 e Cons. Stato, sez. IV, n. 4310 del 2018. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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