Laurea magistrale a ciclo unico come titolo aggiuntivo valutabile nel concorso pubblico (TAR Puglia n. 357 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per violazione del principio di par condicio competitorum e di ragionevolezza, la clausola del bando di concorso che, ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi, esclude il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale a ciclo unico, quando per l’ammissione alla procedura sia richiesto alternativamente il possesso della laurea triennale o di quella magistrale. Il titolo superiore a quello minimo di accesso costituisce oggettivamente un titolo “ulteriore” e deve essere valutato con l’attribuzione del relativo punteggio. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non opera quando la lex specialis non consente al candidato di far valere il titolo superiore come aggiuntivo. L’equipollenza tra titoli di studio e abilitazioni professionali non può essere desunta in via implicita o analogica, ma richiede un’espressa previsione normativa di carattere tassativo.

Il Fatto

La ricorrente partecipava a un concorso indetto dalla Regione Puglia per la copertura di posti di categoria D, profilo “Specialista Risorse Economico Finanziarie”. Il bando, all’art. 2, ammetteva alla selezione i candidati in possesso, alternativamente, di laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea “vecchio ordinamento”. L’art. 7 prevedeva l’attribuzione di punti aggiuntivi per i titoli ulteriori rispetto a quello utilizzato per l’ammissione.

La candidata, dichiarato il diploma di laurea “vecchio ordinamento” in Economia e Commercio e le abilitazioni di dottore commercialista e revisore legale, superava le prove ma non otteneva il punteggio aggiuntivo per la laurea, ritenuta dalla Commissione non valutabile in quanto titolo di ammissione. Impugnava quindi gli atti del concorso e la clausola del bando.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto la censura relativa alla mancata valutazione della laurea magistrale a ciclo unico. Ha richiamato il consolidato orientamento, proprio e del Consiglio di Stato, per cui un titolo di studio superiore rispetto a quello minimo richiesto per l’accesso costituisce un titolo aggiuntivo. Escluderlo determinerebbe una disparità di trattamento tra candidati con percorsi formativi diversi per durata, contenuti e livello. La laurea magistrale a ciclo unico e il diploma di laurea “vecchio ordinamento” non sono sovrapponibili alla laurea triennale, come emerge dagli obiettivi formativi del d.m. n. 270/2004.

Il Collegio ha escluso l’applicabilità del principio di autoresponsabilità: la lex specialis non consentiva alla ricorrente di indicare la laurea magistrale come titolo aggiuntivo, impedendo di fatto la valutazione. Ha invece rigettato la domanda relativa all’abilitazione di revisore legale, ritenendo non assimilabile a quella di dottore commercialista, conseguita a seguito di esame di Stato. L’art. 11 del d.m. n. 63/2016 riconosce solo un esonero parziale dalle prove, non un’equipollenza tra i titoli, che richiederebbe una previsione normativa espressa e tassativa.

La sentenza annulla in parte qua l’art. 7 del bando e gli atti conseguenti, riconoscendo alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti per la laurea magistrale a ciclo unico in Economia e Commercio, con rivalutazione della graduatoria da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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