Revoca contributo per perdita status PMI e vizio istruttoria (TAR Campania n. 2072 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale di revoca dell’ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, adottato per la ritenuta perdita dello status di PMI in capo al beneficiario, è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione regionale motivi la revoca sulla sola verifica del superamento della soglia delle 250 unità lavorative/anno riferita all’ultimo esercizio contabile, omettendo di considerare il penultimo esercizio. Il Regolamento UE n. 651/2014, allegato I, art. 4, comma 2, e la Decisione della Commissione n. 838/2012, paragrafo 1.1.3.1, comma 6, lett. e), impongono di verificare il superamento delle soglie per due esercizi consecutivi: la perdita della qualifica di media impresa si produce solo se lo scostamento si verifica per due esercizi consecutivi, salvo il caso di fusione o acquisizione da parte di un gruppo più grande. L’annullamento del provvedimento consegue alla carenza di istruttoria, non essendo consentito all’amministrazione di fondare la revoca su un accertamento parziale del requisito dimensionale.

Il Fatto

Una società capofila di un’associazione temporanea di scopo aveva partecipato a un avviso pubblico regionale per il sostegno alle imprese, ottenendo l’ammissione a finanziamento e la concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto di trasferimento tecnologico, poi integralmente realizzato e in larga parte erogato. Con decreto dirigenziale del gennaio 2023 la Regione Campania ha revocato l’ammissione a finanziamento e la concessione del contributo, intimando ai beneficiari, coobbligati in solido, la restituzione delle somme percepite, oltre interessi legali.

La revoca si fondava su due criticità riconducibili alla medesima circostanza: la società, alla data di presentazione della domanda, non avrebbe posseduto il requisito di PMI, avendo superato la soglia delle 250 unità lavorative/anno, e avrebbe omesso di comunicare numerose operazioni e variazioni societarie. La società ha impugnato il decreto e gli atti presupposti davanti al TAR Campania, che ha dapprima dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione; il Consiglio di Stato, in riforma, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e rimesso la causa al primo giudice, davanti al quale il processo è stato riassunto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, sussistendo identità soggettiva e oggettiva tra il giudizio riassunto e quello originario. Ha poi respinto la tesi regionale secondo cui, all’esito dell’audit europeo, sarebbe residuato alla Regione un mero obbligo di revoca, privo di margini discrezionali. La questione è stata chiarita dal Consiglio di Stato n. 4468 del 20 maggio 2024, che ha qualificato la raccomandazione dei revisori come atto non vincolante, idoneo a evocare un carattere interlocutorio e non a comprimere il potere valutativo dell’autorità di programma.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di difetto di istruttoria. Il requisito dimensionale doveva essere accertato secondo l’art. 4, comma 2, dell’allegato I del Regolamento UE n. 651/2014, richiamato dall’avviso pubblico, che fa riferimento ai due esercizi consecutivi: nel caso di specie il 2017 e il 2016. La Decisione n. 838/2012 conferma che la validazione negata per il superamento delle soglie nell’ultimo esercizio può essere riconosciuta se i massimali non sono stati raggiunti nel penultimo, salvo il caso di fusione o acquisizione.

La Regione, invece, ha effettuato la verifica dimensionale sul solo bilancio di esercizio 2017, omettendo di trasmettere alla Commissione europea i dati del bilancio 2016, pur nella sua disponibilità e a essa debitamente comunicati dalla società, e di riferire le informazioni ricevute. L’accertamento sulle 250 unità lavorative/anno è risultato pertanto incompleto e non esaustivo, non potendo dirsi dimostrata la perdita del requisito di PMI.

Il Collegio ha riconosciuto a tali profili di illegittimità valenza assorbente rispetto agli ulteriori motivi di gravame, accogliendo entrambi i ricorsi e annullando il decreto dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2023. Le spese sono state poste a carico della Regione Campania e compensate nei confronti della Commissione europea, non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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