Onere di prova dell’ultimazione al rustico e obbligo di motivazione sul condono (C.G.A.R.S. n. 287 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio, grava su chi invoca il beneficio l’onere di provare che l’opera sia stata ultimata entro il termine di legge, non essendo sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’art. 39 l. n. 724/1994 richiede il completamento delle opere entro il 31 dicembre 1993, da valutarsi secondo la nozione di ultimazione al rustico desumibile dall’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985. Il giudice può fondare il giudizio sull’epoca di realizzazione anche su presunzioni ex art. 2729 c.c., purché gravi, precise e concordanti. L’amministrazione, tuttavia, non può respingere l’istanza senza una motivazione puntuale sull’inattendibilità dei documenti prodotti, in ossequio ai principi di buona amministrazione e di leale collaborazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto nel 1991 una concessione edilizia per la sopraelevazione di un immobile e nel 1993 una variante autorizzata per lo spostamento di una porzione della costruzione. La parte dislocata rimase in realtà nella posizione originaria, mentre fu realizzata la porzione equivalente destinata a sostituirla. Nel marzo 1995 l’interessata presentò due domande di condono ex l. n. 724/1994, dichiarando l’avvenuta esecuzione delle opere entro il 31 dicembre 1993.

Il Comune respinse l’istanza sul presupposto che la costruzione fosse posteriore a tale data, desumendolo dalla comunicazione di fine lavori inoltrata nel settembre 1994. Il TAR Sicilia respinse il ricorso, ritenendo insufficiente la prova documentale dell’ultimazione. La ricorrente ha proposto appello, deducendo lavalutazione delle risultanze tecniche e degli indizi convergenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’onere della prova: incombe sul richiedente dimostrare che l’opera è stata realizzata in epoca utile, poiché l’amministrazione non è in grado di accertare la situazione edilizia dell’intero territorio. La data di ultimazione integra un fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata ex art. 2697 c.c., anche in applicazione del principio di vicinanza della fonte di prova.

Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 4075/2013 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 454/2020, il C.G.A.R.S. ribadisce che il privato non può trasferire all’amministrazione l’onere di provare il contrario. Tuttavia, la pubblica amministrazione può sempre verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei documenti allegati all’istanza.

Quanto alla nozione di edificio ultimato, il Collegio richiama l’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985, applicabile anche ai condoni successivi: si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. La giurisprudenza richiamata (Cass. n. 10082/2008; Cons. Stato, Sez. VI, n. 6967/2018; Cons. Stato, Sez. IV, n. 3837/2016) esige un organismo edilizio con staticità configurata, intelaiatura, copertura e muri di tompagno.

Nel caso concreto l’appellante aveva prodotto la relazione del Direttore dei lavori attestante l’ultimazione al dicembre 1993 e la documentazione comprovante la richiesta di collaudo avanzata nel febbraio 1994, ben prima dell’entrata in vigore della nuova legge sul condono. A fronte di allegazioni così dettagliate, l’amministrazione aveva il dovere di contestarle specificamente; in difetto, esse devono ritenersi non contestate e idonee a fondare la decisione.

La motivazione del provvedimento di diniego risulta perciò carente, e il primo giudice ha omesso di valutare la concordanza e precisione degli indizi. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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